Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è solo una Rivalutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Quando un appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per la violazione di una norma prevista dal Codice Antimafia (art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011). La Corte di Appello di Bari aveva confermato la sua responsabilità penale, limitandosi a riformare parzialmente la pena.
Contro questa sentenza, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato la sua situazione di “stato di necessità”. Secondo la sua tesi, questa circostanza avrebbe dovuto giustificare le violazioni contestate, rendendolo non punibile. Inoltre, lamentava un vizio di motivazione nella sentenza impugnata.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, arrivando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno osservato che l’appellante non ha sollevato questioni di legittimità o violazioni di legge, ma ha semplicemente tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
La Manifesta Infondatezza
Il ricorso è stato definito “meramente rivalutativo” di un tema – lo stato di necessità – che era già stato oggetto di un “accurato vaglio” da parte della Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente ha riproposto le medesime argomentazioni fattuali, sperando in un esito diverso, senza però evidenziare alcun errore di diritto commesso dai giudici precedenti. Questo approccio è contrario alla funzione della Corte di Cassazione, che è giudice della legittimità delle decisioni, non dei fatti che le hanno originate.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava alla “riproposizione di un tema oggetto di accurato vaglio nella decisione impugnata”. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi inferiori. Presentare un ricorso che si limita a contestare tale valutazione, senza indicare specifiche violazioni di norme processuali o sostanziali, equivale a un abuso dello strumento processuale, che giustifica la sanzione prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto. Non è una terza chance per discutere la ricostruzione dei fatti. La conseguenza di un ricorso manifestamente infondato non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori costi, inclusa una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come nel caso di specie, quantificata in tremila euro. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nell’impugnare le sentenze davanti alla Suprema Corte, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative conseguenze economiche.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni di fatto già respinte nei gradi precedenti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta solo errori di diritto. Riproporre le stesse questioni di fatto è considerato un tentativo di rivalutazione non consentito.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché il suo ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e non sono emersi elementi per escludere la sua colpa nel presentare un’impugnazione priva dei requisiti di legge. L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede questa sanzione pecuniaria per scoraggiare ricorsi pretestuosi o dilatori.
La Cassazione ha esaminato se sussistesse o meno lo stato di necessità?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. Ha stabilito che la valutazione sull’esistenza dello stato di necessità era già stata compiuta correttamente e logicamente dalla Corte d’Appello. Il ricorso è stato respinto proprio perché cercava di ottenere un nuovo giudizio su questo punto di fatto, compito che non spetta alla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 31 marzo 2023 la Corte di Appello di Bari ha rifo limitatamente alla pena la sentenza emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di NOME, con conferma nel resto. La responsabilità del Pillon affermata in riferimento al reato di cui all’art.75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazion riferimento alla omessa valutazione dello stato di necessità che, in te determinato le violazioni.
2.1 Con posteriore memoria è stata contestata la proposta di inammissibilità con r trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi ad alla riproposizione di un tema oggetto di accurato vaglio nella decisione impu ricorso è, pertanto, meramente rivalutativo di un punto logicamente apprezzato i merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ric pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Ca ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, a dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente