Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, è fondamentale comprendere i limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Un errore comune è pensare di poter ottenere una nuova valutazione dei fatti, come se si trattasse di un terzo processo. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda, ancora una volta, che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione errata, che mira a una rivalutazione del merito anziché a denunciare vizi di legittimità. Analizziamo insieme il caso per capire meglio.
Il Caso in Esame: Un Tentativo di Rivalutazione dei Fatti
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di tentata estorsione, previsto dagli articoli 56 e 629 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione basando le proprie doglianze su un unico motivo: un’errata qualificazione giuridica dei fatti.
Tuttavia, ad un’attenta analisi, la Corte ha rilevato come il ricorso, dietro l’apparenza di una critica sulla corretta applicazione della legge, celasse in realtà il tentativo di ottenere una completa rivalutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di primo e secondo grado. In sostanza, il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma il modo in cui i giudici avevano interpretato le testimonianze e le altre emergenze processuali.
I Limiti del Giudizio e il Concetto di Ricorso Inammissibile
Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”: la Corte deve verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria. Non può, invece, sostituire la propria valutazione delle prove a quella espressa nelle sentenze precedenti.
Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo specifico quali norme sarebbero state violate e perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da illogicità manifesta. Quando, al contrario, l’impugnazione si limita a proporre una diversa lettura delle prove, senza individuare vizi specifici, essa sfocia in un ricorso inammissibile. Questo accade perché si chiede alla Corte un compito che non le spetta, ovvero decidere nuovamente sul merito della causa.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio sulla base di questi principi. I giudici hanno sottolineato che il motivo di ricorso era “privo di specificità” e tendeva a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”.
La Corte ha constatato che i giudici d’appello avevano, invece, correttamente inquadrato i fatti nella fattispecie della tentata estorsione, in linea con la giurisprudenza consolidata. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata ampia ed esauriente, spiegando chiaramente le ragioni del convincimento dei giudici ed escludendo qualsiasi diversa qualificazione giuridica più favorevole all’imputato. Pertanto, non sussistendo alcun vizio di legittimità da esaminare, il ricorso non poteva che essere respinto in rito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due importanti conseguenze. La prima è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva, senza che la Cassazione entri nel merito della vicenda. La seconda è di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non per tentare di ottenere una terza e diversa valutazione dei fatti.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava specifici errori di diritto, ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nei precedenti gradi di giudizio, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un “sindacato di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo, ma solo controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della loro sentenza sia logica e priva di vizi evidenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di spec e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzion fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, est sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisame emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostru nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., conformemente alla consol giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Parigino, Rv. 276572) ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 5), escludendo ogni diversa qualificazione giuridica del fatto più favorevole al ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.