Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello, né può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Quando ciò accade, la conseguenza è una declaratoria di ricorso inammissibile, con ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per la detenzione di quantitativi di sostanze stupefacenti e di proiettili. La condanna si basava su prove significative, tra cui delle conversazioni telefoniche intercettate che, secondo i giudici di merito, attestavano un chiaro rapporto con un altro soggetto noto alle forze dell’ordine e la piena consapevolezza dell’imputato riguardo alla custodia del materiale illecito a supporto dell’attività di un coimputato.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza.
Le ragioni del ricorso inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ciascuno di essi. Vediamo nel dettaglio perché.
La Ripetizione dei Motivi d’Appello
I primi due motivi del ricorso sono stati liquidati rapidamente dai giudici. La Corte ha osservato che essi non erano altro che una riproduzione integrale dei motivi già presentati nel giudizio d’appello. Con questa mossa, la difesa tentava di sollecitare una diversa valutazione del quadro probatorio, in particolare delle intercettazioni telefoniche. Tuttavia, la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo ruolo, in sede di legittimità, è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare le prove. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione non illogica per desumere la colpevolezza dell’imputato, non vi era spazio per una rivalutazione in Cassazione.
La Genericità del Motivo sulla Pena
Anche il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato infondato. Il ricorrente lamentava l’entità della pena, ma la Corte ha rilevato che la sanzione inflitta era pari al minimo edittale previsto dalla legge. L’unico, lieve aumento riguardava la pena pecuniaria applicata per la continuazione tra i reati. Di conseguenza, il motivo è stato ritenuto non solo generico nella sua formulazione, ma anche manifestamente infondato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio consolidato: non è consentito, in sede di legittimità, riproporre questioni che implichino una riconsiderazione dei fatti e delle prove. Il ricorso deve individuare vizi specifici della sentenza (violazione di legge o vizio di motivazione) e non può limitarsi a contestare la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito. L’assenza di vizi di legittimità e la manifesta infondatezza dei motivi hanno reso inevitabile la declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame non solo chiude la vicenda processuale per l’imputato, ma serve anche da monito. La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre a confermare la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi in cui l’impugnazione, per la sua palese infondatezza, si rivela un’azione dilatoria o colposa, che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario. La decisione sottolinea quindi l’importanza di un approccio ponderato e tecnicamente rigoroso nella redazione dei ricorsi per cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano una mera ripetizione di quelli d’appello, con cui si chiedeva una nuova valutazione delle prove non consentita in Cassazione, mentre il terzo motivo, relativo alla pena, era generico e manifestamente infondato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in ragione della colpa nell’aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove come le intercettazioni telefoniche?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione giudica in sede di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito della valutazione delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, interamente riproduttivi dei corrispondenti motivi di appello, sono volti a riproporre una diversa valutazione del quadro probatorio, non consentita in sede di legittimità, in assenza di vizi della motivazione, a fronte di quanto la Corte ha desunto, fra l’altro, proprio dalle conversazioni telefoniche intercettate, attestanti il rapporto intercorrente con un malavitoso materano e ritenute non illogicamente tali da suffragare l’assunto della piena consapevolezza da parte del ricorrente della custodia dei quantitativi di droga e dei proiettili rinvenuti, a supporto dell’operato del coimputato NOME;
Ritenuto che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzioNOMErio, è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, essendo stata irrogata al ricorrente una pena pari al minimo edittale, con un minimo aumento per la continuazione della sola pena pecuniaria;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
Il Presidente COGNOMECOGNOME9> ensore