Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa la Semplice Ripetizione delle Argomentazioni
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo da capo. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando la difesa si limita a riproporre le stesse identiche censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di questa regola procedurale, sottolineando la necessità di formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
Il Caso: Resistenza a Pubblico Ufficiale e Dubbi sull’Identificazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso era incentrato su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione relativo alla sua identificazione come autore del reato. In sostanza, la difesa contestava che fosse stato proprio l’imputato a commettere il fatto.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
Nonostante le argomentazioni presentate, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione è tanto semplice quanto perentoria: i motivi addotti non erano altro che una mera riproduzione di argomentazioni già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dai giudici della Corte d’Appello.
L’Analisi della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno evidenziato che la sentenza di secondo grado aveva già affrontato in modo lineare e giuridicamente corretto la questione dell’identificazione dell’imputato. Il ricorso, invece di sollevare vizi specifici della motivazione d’appello o nuove questioni di diritto, si è limitato a riproporre la stessa linea difensiva, trasformando di fatto il giudizio di legittimità in un inammissibile terzo grado di merito. Questo approccio è contrario alla funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è chiamata a riesaminare i fatti, ma a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il ricorso per Cassazione deve contenere critiche mirate contro la sentenza impugnata, evidenziandone errori di diritto o vizi logici manifesti. Non può essere una semplice riproposizione delle doglianze già sollevate e rigettate. In questo caso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il ricorrente non avesse sviluppato un confronto critico con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, ma si fosse limitato a una sterile ripetizione. Di conseguenza, non essendo stati prospettati vizi reali e specifici, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa decisione sono rilevanti. Per la difesa, significa che la stesura di un ricorso per Cassazione richiede uno sforzo argomentativo specifico e non una mera riproposizione degli atti precedenti. È necessario individuare con precisione i punti deboli della motivazione della sentenza di secondo grado e costruire su di essi una critica puntuale e pertinente. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa ordinanza serve quindi da monito: il giudizio di legittimità è un controllo di diritto, non un’ulteriore occasione per rimettere in discussione i fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando i motivi proposti sono una mera ripetizione di censure già esaminate e respinte dai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) senza introdurre nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “meramente riproduttivo”?
Significa che l’argomentazione presentata alla Corte di Cassazione si limita a ripetere le stesse obiezioni e difese già sollevate e valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la definitività della condanna impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32435 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32435 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; •
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R.G.N. 12477/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità ed, in particolare, alla identificazione dell’imputato come autore del reato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti lineari e corretti anche dal punto di vista giuridico dai giudici di merito (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il P sidente