Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e puntuale. Non è sufficiente essere insoddisfatti della sentenza precedente; è necessario individuare specifici errori di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda questa lezione fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a ripetere argomenti già discussi e a contestare la valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di gravi reati, tra cui la ricettazione di un’autovettura rubata. La condanna si basava su due pilastri probatori principali: il riconoscimento certo e privo di dubbi effettuato dagli agenti operanti e l’assenza di qualsiasi giustificazione plausibile da parte dell’imputato circa la disponibilità del veicolo di provenienza illecita. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 luglio 2025, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. Oltre a respingere l’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, evidenziando due vizi capitali nel ricorso presentato.
In primo luogo, il ricorso era fondato su mere doglianze in punto di fatto. Il ricorrente, cioè, non contestava una violazione o un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma la sua ricostruzione dei fatti e la sua valutazione delle prove. Questo tipo di critica non è ammesso in Cassazione, il cui compito non è quello di essere un “terzo grado di giudizio” per riesaminare le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione.
In secondo luogo, i motivi del ricorso sono stati giudicati una pedissequa reiterazione di quelli già presentati e respinti nel giudizio d’appello. Invece di formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni. Questo comportamento rende i motivi non specifici, ma solo apparenti, poiché non assolvono alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di contestare puntualmente le ragioni della decisione del giudice precedente.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito. Deve invece concentrarsi sull’individuazione di precisi errori di diritto (violazione di legge) o di vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie. La specificità e la pertinenza giuridica dei motivi sono, quindi, i requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava errori di diritto, ma si limitava a criticare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici precedenti. Inoltre, i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello, risultando quindi non specifici ma solo apparenti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che l’argomento presentato nel ricorso è una copia identica o quasi di un motivo già discusso e rigettato nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza aggiungere alcuna critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione agli artt. 192, 546 e 603 cod.proc.pen., 337 e 648 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che la doglianza risulta altresì indeducibile perché fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte a pagina 2 dell’impugnata sentenza, ha sottolineato, in assenza di qualsiasi illogicità, tanto meno manifesta, come l’affermazione di responsabilità sia fondata sul riconoscimento dell’imputato effettuato dagli operanti in modo preciso e privo di qualsiasi dubbio e dalla mancanza di qualsivoglia elemento di giustificazione della disponibilità da parte dello stesso di un’autovettura di provenienza furtiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.