Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, novità argomentativa. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di una strategia difensiva che si limita a riproporre le stesse questioni già bocciate in appello, senza una critica specifica alla decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando come la mera ripetizione di motivi già dedotti renda l’impugnazione priva della sua funzione essenziale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di truffa. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su tre punti principali: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (ex art. 62, n. 4 c.p.) e, infine, la concessione delle attenuanti generiche con una riconsiderazione della pena.
La Decisione della Corte e la Natura del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni. La ragione fondamentale risiede nel fatto che i motivi proposti non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici supremi hanno ribadito un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che non critica specificamente la sentenza di appello, ma si limita a riproporre le stesse doglianze, è considerato solo “apparente” e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha analizzato nel dettaglio perché le argomentazioni della Corte d’Appello erano immuni da censure, rendendo così il ricorso privo di fondamento.
Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
Il primo motivo del ricorso riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato il suo diniego basandosi su due elementi cruciali: l’importo della truffa, ritenuto non tenue, e la mancata restituzione della somma sottratta alla vittima. Questi fattori sono stati considerati sufficienti a escludere che il fatto potesse essere qualificato come di lieve entità.
Diniego dell’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità (Art. 62 n. 4 c.p.)
Analogamente, per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, i giudici hanno confermato la decisione di merito. La Corte d’Appello aveva negato l’attenuante basandosi sull’importo oggetto della truffa, giudicato non “irrisorio”. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione logica e coerente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che riserva tale attenuante solo a ipotesi di danno veramente esiguo.
Rigetto delle Attenuanti Generiche e Commisurazione della Pena
Infine, anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche e alla misura della pena, è stato respinto. La Corte d’Appello aveva giustificato il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi a suo favore. Allo stesso modo, il leggero aumento della pena rispetto al minimo edittale era stato motivato considerando le modalità del fatto, l’entità della somma truffata e la recidiva. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione adeguata e conforme agli standard richiesti dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario articolare una critica puntuale, specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone vizi di legittimità o palesi illogicità. La semplice riproposizione dei motivi d’appello si traduce in un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una semplice ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Deve invece contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità.
Quando non si applica la non punibilità per particolare tenuità del fatto in una truffa?
Secondo questa ordinanza, la non punibilità non si applica se l’importo della truffa non è considerato di lieve entità e, soprattutto, se non vi è stata la restituzione della somma sottratta alla vittima. Questi elementi impediscono di qualificare il fatto come “tenue”.
Quali elementi considera il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice nega le attenuanti generiche valutando elementi sfavorevoli all’imputato, come la presenza di precedenti penali e l’assenza di qualsiasi elemento positivo a suo favore. Anche le modalità del reato e la recidiva possono influenzare negativamente la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito, sicché difettano del necessario carattere di specificità risultando soltanto appar poiché omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata;
considerato, infatti, quanto al primo motivo che il Giudice di merito ha adeguatamente motivato (pag. 2) l’insussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all’art.131 bis cod. virtù dell’importo non tenue della truffa, della mancata restituzione della somma versata da vittima;
quanto al secondo motivo, che il Giudice di appello ha posto a base del diniego della concessione dell’attenuante ex art.62, comma 1, n. 4 cod. pen. l’importo oggetto della truffa, escludendo possibilità di ritenerlo di speciale tenuità con argomento non manifestamente illogico e coeren con l’orientamento che riconosce il carattere della speciale tenuità alle sole ipotesi di d irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 – 01);
quanto al terzo motivo che il Giudice di merito ha adempiuto all’obbligo di motivazione in pun di diniego delle circostanze attenuanti generiche e commisurazione della pena applicata, avendo considerato la presenza di precedenti condanne e il difetto di qualsivoglia elemento positivo favore dello stesso, così adeguandosi allo standard motivazionale richiesto dal costante insegnamento di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02); allo stesso modo, ha valutato le modalità del fatto, la somm oggetto del delitto e la manifestata recidiva, quali cause giustificanti il tenue aumento ri al minimo edittale previsto dall’art.640 cod. pen.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.