Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Riproduttivi
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale presentare argomenti solidi e pertinenti. Ma cosa accade se i motivi del ricorso sono una semplice fotocopia di quanto già discusso e respinto nel grado precedente? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di una tale strategia difensiva, ribadendo la natura del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato, confermata dalla Corte di Appello di Trieste, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’articolo 483 del codice penale. Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di censura.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale pronuncia risiede nel fatto che i motivi presentati non introducevano nuovi elementi di critica giuridica, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e motivate dalla Corte di Appello. In sostanza, il ricorso non contestava la legittimità della sentenza di secondo grado, ma tentava di ottenere un terzo giudizio sul merito della vicenda.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso
La Corte ha specificato che i tre motivi di ricorso erano “meramente riproduttivi” di profili di censura già vagliati e disattesi. In particolare, il ricorrente aveva riproposto le medesime argomentazioni relative a:
* Il dolo: l’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della condotta.
* La particolare tenuità del fatto: la possibile applicazione dell’art. 131 bis c.p., che prevede la non punibilità per fatti di minima offensività.
* Le circostanze attenuanti generiche: il riconoscimento delle attenuanti previste dall’art. 62 bis c.p.
Per ciascuno di questi punti, la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta con “corretti argomenti giuridici”, come evidenziato dalla stessa Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità è un principio cardine del nostro sistema processuale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità).
Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte in appello, senza individuare specifici vizi di legittimità (come un’errata interpretazione di una norma o un difetto logico palese nella motivazione), esso perde la sua funzione. Diventa un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Suprema Corte. Di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di secondo grado. È indispensabile articolare critiche precise e puntuali rivolte specificamente alla sentenza d’appello, dimostrando dove e perché il giudice abbia commesso un errore di diritto o di logica. La mera riproposizione di argomenti già sconfitti non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sulla ricerca di vizi di legittimità e non sulla speranza di un riesame dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che l’appellante si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio, senza contestare in modo specifico gli errori di diritto o di logica commessi dal giudice precedente nel respingerle.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GORIZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
Considerato che i tre motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paragrafo 1, pag. 3 sul dolo, paragrafo 2, pagg. 3 e 4 su art. 131 bis cod. pen. e paragrafo 3 pagg. 4 e 5 su art. 62 bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025