Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge l’Appello
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso alla Corte di Cassazione è strettamente regolamentato. Non ogni doglianza può essere portata all’attenzione del massimo organo di giurisdizione. Un caso recente ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’appellante si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza sollevare valide censure di legittimità. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte gestisce tentativi di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il Caso in Esame: Dal Furto al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una condanna in primo grado per i reati di furto in abitazione e per una contravvenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia. La Corte d’Appello, pur rideterminando la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato, quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione in ordine sia all’affermazione della sua colpevolezza sia alla valutazione complessiva del quadro probatorio.
I Limiti del Giudizio di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando i limiti invalicabili del proprio sindacato. I motivi presentati dall’imputato non erano consentiti in sede di legittimità per due ragioni principali.
In primo luogo, le argomentazioni erano una mera e ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già ampiamente discusse e respinte con motivazione dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, le censure erano formulate in modo generico e miravano, in sostanza, a ottenere una ‘rivalutazione’ e una ‘rilettura alternativa’ delle prove. Questo tipo di attività è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha sottolineato che i motivi di ricorso erano finalizzati a provocare un nuovo giudizio sul merito della vicenda, estraneo ai poteri della Cassazione. L’imputato non ha individuato specifici ‘travisamenti’ delle prove, ovvero errori palesi nella lettura di un atto processuale, ma ha semplicemente proposto una propria versione dei fatti, in contrasto con quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d’Appello, sebbene sintetica, era stata attenta e completa nel confutare le tesi difensive, rendendo così il ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico per essere accolto.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non per tentare di ottenere un’ulteriore valutazione del compendio probatorio. Un ricorso che non rispetta questa fondamentale distinzione è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non solleva questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si limita a chiedere un nuovo esame dei fatti o a ripetere argomenti già valutati e respinti dalla corte precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che l’argomento presentato alla Corte di Cassazione è una semplice e letterale ripetizione di quanto già discusso e deciso dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed effettivi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME SAN DANIELE DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
026
OSSERVA
1.Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione e della contravvenzione di cui all’art. 75 comma 1 D.Igs. 159/2011;
2.Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere affidati a doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4), sono genericamente formulati e finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fon probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (la Corte di Appello, seppure in forma sintetica, ha fornito attenta motivazione);
3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente