Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati non sono altro che una riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il ruolo specifico della Corte come giudice di legittimità, non di merito.
Il Caso in Esame: Dalla Ricettazione al Ricorso per Cassazione
Il ricorrente era stato condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. Insoddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica: Sosteneva che i fatti dovessero essere qualificati come il reato meno grave di incauto acquisto, piuttosto che ricettazione.
2. Mancata applicazione di un’attenuante specifica: Lamentava la non applicazione dell’attenuante prevista per i casi di particolare tenuità del fatto.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa mirava a ottenere una revisione della condanna, puntando a una pena più mite o a una diversa configurazione del reato. Tuttavia, la strategia si è scontrata con i rigidi criteri di ammissibilità del ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. I giudici hanno analizzato ciascun motivo, concludendo che nessuno di essi presentava i requisiti di specificità e novità richiesti per un esame di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
La Qualificazione Giuridica del Fatto
Sul primo punto, la Corte ha osservato che il motivo era privo di specificità. Il ricorrente si era limitato a riproporre profili di censura “in punto di fatto” già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione logica e coerente sulla sussistenza di tutti gli elementi della ricettazione, in particolare la consapevolezza della provenienza illecita del bene, elemento che distingue questo reato dall’incauto acquisto.
La Mancata Applicazione delle Attenuanti
Analogamente, anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati ripetitivi e infondati. Per quanto riguarda l’attenuante specifica, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva già spiegato le condizioni ostative alla sua concessione. Per le attenuanti generiche, la Cassazione ha richiamato un principio consolidato: il giudice non è tenuto a esaminare ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza che ne impediscono la concessione. In questo caso, i precedenti penali dell’imputato sono stati considerati un elemento sufficiente per formulare un giudizio di disvalore sulla sua personalità, giustificando così il diniego.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sul principio che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito della vicenda. I motivi di ricorso devono denunciare vizi di legge o di motivazione (illogicità manifesta), non contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici dei gradi precedenti. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni fattuali, senza individuare specifici errori giuridici nella sentenza impugnata, esso diventa meramente riproduttivo e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero fornito argomenti giuridici corretti e motivazioni esenti da vizi logici per respingere le tesi difensive, rendendo superfluo un ulteriore esame.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento cruciale per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi della sentenza impugnata per individuare vizi di legittimità specifici. La semplice riproposizione delle argomentazioni di merito già respinte è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’addebito di ulteriori spese. Per affrontare con successo il giudizio di legittimità, è indispensabile concentrarsi su critiche mirate alla coerenza logica della motivazione e alla corretta applicazione delle norme di diritto.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato meramente riproduttivo e quindi inammissibile?
Quando si limita a riproporre profili di censura su questioni di fatto già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, senza individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizio logico della motivazione) nella sentenza impugnata.
Per quale motivo possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
Possono essere negate anche solo sulla base dei precedenti penali dell’imputato. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi ogni argomentazione difensiva, ma è sufficiente che indichi gli elementi preponderanti ritenuti ostativi alla concessione, come un giudizio di disvalore sulla personalità del reo basato sui suoi trascorsi giudiziari.
Qual è l’elemento che distingue la ricettazione dall’incauto acquisto secondo la valutazione dei giudici in questo caso?
L’elemento distintivo fondamentale è la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto provata tale consapevolezza, configurando così il più grave delitto di ricettazione e non quello di incauto acquisto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo di specifici poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, nelle pagg. 2-3, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione particolar modo, la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto;
considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., è riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, pagina 3, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato le condizioni ostative ai fini della concessione dell’attenuante de quo (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340-01);
rilevato che l’ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sent. impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativ alla concessione delle attenuanti, sicché queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 el 20/01/2016, Rv. 265826-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consi COGNOME stensore COGNOME
Il Presidente