Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4871 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SCANDIANO il 03/10/1990
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 12 luglio 2024 con cui la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di arresto per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 accertato il 02/10/2019;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., benché egli, pur guidando un’auto senza possedere la necessaria patente di guida e fuggendo a velocità elevata, non aveva cagionato situazioni di pericolo, e per non avere concesso le attenuanti generiche solo per la mancanza di elementi valutabili positivamente e la presenza di precedenti penali, benché egli non abbia, nel commettere il reato contestato, cagionato lesioni ad alcun bene giuridico;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione congrua e non illogica, valutando grave nonché abituale la condotta tenuta, per avere il ricorrente messo in atto una fuga in auto a velocità superiore al limite consentito e per avere commesso molte altre violazioni alla normativa in materia di misure di prevenzione, nonché affermando l’inesistenza di elementi valutabili positivamente al fine di concedere le attenuanti generiche, elementi che non vengono prospettati neppure nel ricorso;
ritenuto, pertanto, che debba applicarsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; vedi anche Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945);
ritenuto, quindi, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata,
ma chiede a questa Corte una diversa valutazione degli elementi già valutati dai giudici in modo approfondito e logico, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente