Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9504/2024 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sanzionando la prassi di riproporre le medesime argomentazioni già respinte in appello. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche ulteriori sanzioni pecuniarie per il ricorrente, come vedremo in questo caso relativo a un’accusa di ricettazione.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, condannato per il delitto di ricettazione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza si concentravano su due punti principali: l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la richiesta di derubricazione del fatto nella fattispecie meno grave prevista dall’art. 712 del codice penale (acquisto di cose di sospetta provenienza).
L’imputato sosteneva, in sostanza, di non aver agito con la consapevolezza della provenienza illecita del bene, elemento necessario per configurare il dolo specifico della ricettazione.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il principio di diritto applicato è fondamentale nel nostro ordinamento: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso serve a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per questo motivo, un ricorso è ammissibile solo se contiene motivi specifici, ovvero una critica puntuale e argomentata contro le ragioni esposte nella decisione che si contesta. Non è sufficiente, come avvenuto in questo caso, limitarsi a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti in appello.
L’Analisi della Corte: Specificità vs. Apparenza
L’ordinanza è molto chiara nell’affermare che le doglianze del ricorrente erano ‘non specifiche ma soltanto apparenti’. Questo significa che, sebbene formalmente presentate come motivi di ricorso, esse non assolvevano alla loro funzione essenziale: quella di una critica costruttiva e motivata. La Corte ha rilevato che i motivi erano una copia di quelli già esaminati e ‘puntualmente disattesi’ dalla Corte di merito, la quale aveva già fornito una motivazione adeguata, richiamando anche i principi della giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha evidenziato come le argomentazioni del ricorrente omettessero ‘di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. In altre parole, l’atto di impugnazione non dialogava con la sentenza d’appello, non ne contestava i passaggi logici, ma si limitava a riproporre una tesi difensiva già sconfitta. Questo vizio procedurale, noto come aspecificità o genericità del ricorso, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte, pertanto, non è nemmeno entrata nel merito della questione relativa all’elemento soggettivo della ricettazione, fermandosi a questa valutazione preliminare.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la definitività della condanna. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è giustificata dalla ‘colpa emersa’ nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge. Questa decisione serve da monito: i ricorsi per Cassazione devono essere redatti con scrupolo e precisione, concentrandosi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata e non sulla mera riproposizione di argomenti fattuali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi del ricorso erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che le argomentazioni, pur sembrando formalmente delle censure, in realtà non svolgono la funzione di critica alla decisione impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e decise nel grado precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a causa della colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DURAZZO( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione e la mancata derubricazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata con adeguato richiamo ai principi della giurisprudenza di legittimità, dovendosi tali doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.
P.Q.M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente