Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale presentare motivi specifici, che evidenzino vizi di legge o difetti logici nel ragionamento del giudice. Se il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9107/2024) ci offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali: la riqualificazione del fatto e il riconoscimento di circostanze attenuanti.
I Motivi del Ricorso: Tra Riqualificazione e Attenuanti
L’imputato ha contestato la sentenza di secondo grado su due fronti:
1. Errata Qualificazione Giuridica: Secondo la difesa, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nel reato meno grave di incauto acquisto (art. 712 c.p.) e non in quello di ricettazione. Si lamentava inoltre un vizio di motivazione sulla responsabilità penale.
2. Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche: Il ricorrente criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p., che avrebbero comportato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili. La ragione di fondo è che il ricorso era “aspecifico”, ovvero non presentava critiche nuove e pertinenti alla sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse tesi già ampiamente discusse e motivate dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile è, in sostanza, un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché non rispetta i requisiti di forma e sostanza richiesti.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità per ciascun motivo.
Per quanto riguarda la richiesta di riqualificare il reato da ricettazione a incauto acquisto, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già affrontato questo punto in modo “preciso e concludente”. La motivazione della sentenza di secondo grado era stata giudicata “esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie”. Riproporre la stessa questione in Cassazione senza indicare un errore di diritto o un vizio logico manifesto equivale a chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato considerato aspecifico. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione sulla base della “mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena”. La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti è una prerogativa del giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo in caso di contraddizioni o illogicità manifeste, che in questo caso non sono state riscontrate. La motivazione, seppur sintetica, era completa e logica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Presentare un ricorso che si limita a ripetere doglianze già respinte senza individuare vizi specifici della sentenza impugnata porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo l’impugnazione un passo non solo inutile ma anche costoso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono aspecifici, ovvero generici o una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto?
La ricettazione (art. 648 c.p.) richiede la piena consapevolezza della provenienza illecita del bene e il fine di profitto. L’incauto acquisto (art. 712 c.p.) è una contravvenzione meno grave che punisce chi acquista un bene avendo solo motivo di sospettare della sua provenienza illecita, ma senza la certezza richiesta per la ricettazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9107 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALENOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
129. R.G. 33045 -2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen., la mancata qualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, co motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione dell’art. 62-bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il P nte
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Corst6ié9 Esterzsore