Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Presentare un ricorso in Cassazione non significa poter ridiscutere l’intera vicenda processuale. La Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito. L’ordinanza in esame offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non fondata su vizi di legge.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato in primo grado e in appello per reati di resistenza e lesioni, decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La difesa dell’imputato sollevava diverse censure, contestando la valutazione del dolo nel reato di resistenza, la sussistenza delle lesioni, il riconoscimento della recidiva e il mancato accoglimento delle attenuanti generiche. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare elementi fattuali e probatori già ampiamente discussi e decisi dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano un’errata applicazione della legge o un vizio logico manifesto della motivazione, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato respinto
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate, senza poter entrare nel merito delle scelte probatorie.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito argomenti:
1. Giuridicamente corretti e puntuali: Le risposte alle doglianze difensive erano state adeguate e conformi alla legge.
2. Coerenti: La motivazione era logica e non presentava incongruenze manifeste rispetto alle prove acquisite.
3. Completi: Erano stati esaminati tutti i punti sollevati dalla difesa, inclusi il dolo della resistenza, i presupposti della recidiva e le ragioni per negare le attenuanti generiche (basate sulla presenza assorbente dei precedenti penali).
Poiché il ricorso si limitava a riproporre le medesime critiche, senza individuare specifici vizi di legittimità, è stato considerato un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non permessa. L’inammissibilità è stata quindi la conseguenza inevitabile, con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione deve essere costruito su solidi argomenti di diritto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Per avere una possibilità di successo, è necessario dimostrare che la sentenza impugnata ha violato la legge o che la sua motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. Un ricorso inammissibile, perché meramente riproduttivo di censure di merito, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, è stato ritenuto tale perché i motivi erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare questioni di legittimità.
Perché la Cassazione non ha riesaminato la questione del dolo o delle attenuanti generiche?
Perché la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come l’intenzione dell’imputato o l’opportunità di concedere attenuanti), ma solo controllare che la Corte d’Appello abbia applicato correttamente la legge e motivato la sua decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6907 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel riscontrare il dolo dell resistenza ascritta all’imputato e delle lesiont inferte alle persone offese, nel riscont presupposti fondanti la ritenuta recidiva ed escludere quelli, di matrice positiva, dir sostenere il riconoscimento delle generiche, non puntualmente indicati dalla difesa nel contrastare con il gravame di merito la decisione di primo grado sul punto ( che coerentemente si fondava sulla presenza assorbente dei precedenti valorizzati anche a sostegno della contestata recidiva);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.