Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, ovvero un appello che non presenta validi motivi di diritto per essere accolto. Il caso riguarda un individuo condannato per attività di spaccio, il cui ricorso è stato respinto perché considerato una semplice riproposizione di argomenti già valutati e rigettati dalla Corte d’Appello. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge su diversi punti. In particolare, contestava la valutazione della recidiva, il mancato riconoscimento della continuazione con altre condanne passate in giudicato e il trattamento sanzionatorio applicato, ritenuto eccessivo.
Secondo la difesa, la corte territoriale non aveva adeguatamente considerato le sue argomentazioni. Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, tali doglianze erano identiche a quelle già presentate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Valutazione del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 6192 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nel fatto che l’appello non introduceva nuovi e specifici vizi della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e confutate dalla Corte d’Appello.
Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che non solleva questioni di diritto nuove o che critica la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito è, per sua natura, destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e logica. Aveva infatti evidenziato una “aumentata pericolosità” del soggetto, desunta dalla sua volontà espressa di non limitarsi alla cessione di piccoli quantitativi di droga. Inoltre, non erano emersi elementi per ritenere che gli illeciti fossero parte di un unico programma criminoso concepito al tempo delle precedenti condanne, escludendo così la continuazione.
La Corte ha anche ritenuto congruo l’aumento di pena, definito “minimale” (un solo mese per ogni ipotesi di reato), specialmente considerando che il ricorrente era gravato da recidiva specifica e pienamente inserito in una continuativa attività di spaccio. Di fronte a una motivazione così completa e coerente, la riproposizione delle medesime critiche in Cassazione si è rivelata una strategia processuale inefficace.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un insegnamento cruciale per la pratica legale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve basarsi su critiche precise e pertinenti alla legittimità della decisione impugnata, non sulla semplice speranza di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la vicenda giudiziaria, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro. Una lezione sulla necessità di formulare ricorsi fondati su solidi argomenti di diritto.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di censure identiche già formulate in sede di appello e che erano state adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello.
Quali elementi aveva considerato la Corte d’Appello per confermare la condanna e la valutazione di pericolosità?
La Corte d’Appello aveva rilevato un’aumentata pericolosità del soggetto basandosi sulla sua espressa volontà di non limitarsi alla cessione di piccoli quantitativi, sull’assenza di una programmazione degli illeciti risalente alle condanne precedenti e sul fatto che fosse inserito in una continuativa attività di spaccio, nonostante fosse già gravato da recidiva specifica.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ose Bright
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazion legge con riferimento alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento della continuazione c altre decisioni passate in giudicato ed in ordine al trattamento sanzionatorio specie nella p in cui sono stati quantificati gli aumenti in un mese per ogni ipotesi delittuosa sono ripro di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come i fatti per cui è procedimento (nel loro complesso) denotasse un’aumentata pericolosità desunta dalla espressa volontà (adeguatamente valorizzata) di non voler provvedere alla cessione di piccoli quantitativi, all’assenza di elementi da cui desu una previa programmazione degli illeciti al momento delle precedenti condanne e del ritenuta determinante minimale aumento quantificato in appena un mese nonostante il ricorrente fosse gravato da recidiva specifica e inserito nella continuativa attività di spaccio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.