Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere definito tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte di Cassazione, con la sua decisione, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: La Vendita dell’Auto Pignorata
Il caso trae origine da una vicenda tanto semplice quanto grave. Un soggetto, dopo aver subito il pignoramento della propria automobile, decideva di venderla a un terzo. Successivamente, nel corso del procedimento civile di esecuzione, ometteva di dichiarare che il bene non era più in suo possesso, depotenziando di fatto l’azione del creditore.
Condannato nei primi due gradi di giudizio, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, affidandosi a tre motivi principali: un presunto legittimo impedimento a partecipare a un’udienza per motivi di salute, la contestazione dell’elemento soggettivo del reato (ovvero la volontà di commetterlo) e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre sottolineato che, avendo la parte civile partecipato attivamente al giudizio di legittimità insistendo per l’inammissibilità, sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese in favore di quest’ultima.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la totale infondatezza e la natura puramente ripetitiva.
La Ripetitività delle Censure
Il fulcro della decisione risiede nel constatare che tutti i motivi di ricorso non erano altro che una riproposizione di argomenti già adeguatamente confutati dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che non è suo compito riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata. In assenza di nuove e specifiche critiche a tale motivazione, il ricorso perde la sua funzione e diventa inammissibile.
L’Insussistenza del Legittimo Impedimento
Relativamente alla richiesta di rinvio dell’udienza, i giudici hanno osservato che il certificato medico presentato non descriveva un ‘impedimento assoluto’. La prognosi di soli tre giorni per una condizione di salute definita ‘guaribile’ è stata ritenuta incompatibile con l’impossibilità assoluta di presenziare, requisito necessario per ottenere un rinvio.
La Conferma dell’Elemento Soggettivo e delle Attenuanti
Anche sull’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto logica la conclusione dei giudici di merito. La condotta dell’imputato – vendere un bene pignorato e tacere la circostanza nel procedimento esecutivo – è stata considerata una prova inequivocabile della sua volontà di sottrarre il bene alla garanzia del creditore. Infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giustificata dall’assenza di elementi positivi portati dalla difesa, a fronte di una condotta processuale ed extraprocessuale complessivamente negativa.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e capaci di evidenziare un vizio di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) e non un semplice dissenso sull’interpretazione dei fatti data dai giudici di merito.
 
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove argomentazioni critiche sulla decisione impugnata.
Un certificato medico è sempre sufficiente a giustificare il rinvio di un’udienza?
No. Secondo la Corte, un certificato medico che attesta una condizione di salute guaribile in un breve periodo (in questo caso, tre giorni) non costituisce un ‘impedimento assoluto’ che obbliga il giudice a rinviare l’udienza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5011  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME e la memoria presentata dalla parte civile COGNOME
NOME che insiste per l’inammissibilità del ricorso
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamen confutate dalla Corte di appello che, quanto al mancato rinvio dell’udienza, ha escluso c motivazione completa e logica insindacabile in sede di legittimità che l’impedimento fos assoluto in ragione del tenore del certificato inviato a mezzo EMAIL il giorno prima dell’udie che rappresentava condizioni di salute guaribili che, per durata (tre giorni), erano incompat con la dedotta impossibilità, quanto all’elemento soggettivo, ha rappresentato che la stes condotta del ricorrente che aveva venduto l’auto nonostante il pignoramento e il contegn assunto in udienza svoltasi nel procedimento civile allorché aveva omesso di dichiarare l vendita intervenuta un anno prima del mezzo, deponevano per la volontà di sottrarre il bene quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato la mancata allegazione da parte della stes difesa di elementi che giustificassero un loro riconoscimento, tenuto conto della condot complessivamente assunta nel corso della procedura esecutiva;
rilevato che, per consolidato principio di diritto, nel procedimento che si svolge dinanzi Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. pr pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile sol allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’a diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile ris (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la p civile ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità già rilevata dall’Ufficio preliminare vaglio operato da questa Corte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.