Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Ripetitivo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre argomenti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio. In questo caso, un imputato condannato per furto si è visto respingere il ricorso proprio perché ritenuto meramente riproduttivo, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso: Condanna per Furto e Appello
Un soggetto veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per il reato di furto aggravato, per aver sottratto beni presenti in uffici pubblici e destinati a un pubblico servizio, secondo quanto previsto dagli articoli 624 e 625 del Codice Penale. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 28 aprile 2023, confermava in toto la decisione del primo giudice. Non accettando la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
L’unico motivo presentato dall’imputato alla Suprema Corte riguardava la contestazione della sussistenza della recidiva, un’aggravante che incide sulla determinazione della pena. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno subito rilevato una criticità fondamentale nel modo in cui il ricorso era stato formulato.
La Mera Riproduzione dei Motivi
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’aver qualificato il motivo di ricorso come ‘meramente riproduttivo’. Ciò significa che l’appellante non ha introdotto nuovi profili di critica o argomenti giuridici innovativi rispetto a quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In pratica, ha semplicemente ripetuto le stesse lamentele, che il giudice del merito aveva già analizzato e motivatamente disatteso, come evidenziato a pagina 5 della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a un ricorso con queste caratteristiche, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare un principio consolidato della procedura penale, dichiarando l’inammissibilità dell’atto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è stata netta e concisa. I giudici hanno rilevato che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità perché si limitava a una sterile riproposizione di censure già esaminate. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare il merito dei fatti una terza volta, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che non solleva vizi di legittimità specifici e nuovi, ma si limita a criticare nuovamente una valutazione già compiuta, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono state duplici e gravose per il ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna inflitta dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, ai sensi della legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi motivi di censura già esaminati e motivatamente respinti dal giudice del grado precedente, senza offrire nuovi e specifici argomenti giuridici.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del processo e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non ammissibile.
Qual era il motivo specifico del ricorso in questo caso?
L’unico motivo del ricorso contestava la sussistenza della recidiva, un’argomentazione che la Corte di Cassazione ha ritenuto essere una semplice e identica ripetizione di quanto già discusso e deciso in appello.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4734 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4734  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di cose esisten in uffici pubblici e destinate a pubblico servizio (artt. 624, 625, comma primo, 7, cod. peri.) – capo E della rubrica, erroneamente indicato come capo C nell sentenze di primo e secondo grado;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. p sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024