Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna alle Spese
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere all’infinito questioni già decise. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce in modo netto che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Questo approccio non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imputato da parte della Corte di Appello di Bologna per una serie di reati, tra cui possesso di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.), false attestazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), e uso di atto falso (art. 489 c.p.), oltre a una violazione del Codice della Strada. 
Non ritenendo giusta la decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’eccessiva severità della pena inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio) e la mancata esclusione della recidiva, ovvero l’aggravante legata alla sua precedente condotta criminale.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Non si può chiedere ai giudici della Cassazione di rivalutare i fatti o la congruità della pena come se fossero un’altra corte d’appello.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha osservato che i motivi presentati dall’imputato erano una mera riproduzione dei profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi procedurali, ma ha semplicemente ripetuto le stesse lamentele sulla severità della pena e sulla recidiva. I giudici di merito avevano già fornito “corretti argomenti giuridici” per giustificare le loro decisioni, e il ricorso non li ha scalfiti in alcun modo. Pertanto, mancando i presupposti per un riesame, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve basarsi su specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione. Non può essere un semplice tentativo di ottenere una valutazione più favorevole degli stessi elementi. La conseguenza di un ricorso presentato con queste caratteristiche non è solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questo serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni fondate su solidi argomenti giuridici, evitando appelli dilatori o meramente ripetitivi.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi di doglianza già esaminati e correttamente respinti dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi e validi argomenti giuridici.
Quali erano le lamentele principali sollevate dal ricorrente?
Il ricorrente contestava l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva da parte dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4664  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. (capo A), 495 cod. pen. (capo B), 489 in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo C). nonché art. 1115, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva – è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024