Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché Ripetere gli Stessi Motivi Non Funziona
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta semplicemente non essere d’accordo con la sentenza precedente. È necessario formulare critiche precise e argomentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
Il Caso: Invasione di Terreni e Recinzione Abusiva
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condotta di un individuo, condannato per il reato di invasione di terreni ai sensi dell’art. 633 del codice penale. L’imputato non si era limitato a introdurre del bestiame su un fondo altrui, comportamento che rientrerebbe nella fattispecie meno grave dell’art. 636 c.p. (pascolo abusivo), ma aveva compiuto un passo ulteriore: aveva realizzato una recinzione e installato un cancello, di fatto impossessandosi del terreno e impedendo al legittimo proprietario di disporne.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni: la presunta mancanza di consapevolezza dell’illiceità della propria condotta, la richiesta di riqualificare il reato in quello meno grave, la contestazione sulle statuizioni civili e, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a un livello procedurale: i motivi presentati non avevano i requisiti minimi per essere esaminati. La Corte ha stabilito che l’appello era fondato su argomenti generici, apparenti e, in sostanza, una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già discusso e respinto dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi della Genericità del Ricorso
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la debolezza strutturale.
La Mancanza di Specificità
Il problema principale riscontrato dalla Cassazione è la mancanza di specificità. Un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni del grado precedente. Deve, invece, contenere una critica argomentata e puntuale proprio contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando. Nel caso di specie, l’imputato non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse sbagliato, ma si è limitato a ripetere la propria versione.
La Consapevolezza dell’Illecito
Sul primo motivo, relativo alla consapevolezza della propria condotta illecita, la Corte d’Appello aveva già chiarito che l’esistenza di un contenzioso civile per il riconoscimento dell’usucapione dimostrava ampiamente che l’imputato era a conoscenza della disputa sulla proprietà del terreno. Il ricorso non ha saputo contrapporre un argomento valido a questa logica constatazione.
La Qualificazione del Reato
Anche il secondo motivo, sulla riqualificazione del reato, è stato ritenuto infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato che la costruzione di una recinzione e di un cancello integra il reato più grave di invasione di terreni (art. 633 c.p.), in quanto manifesta la volontà di occupare stabilmente il fondo. Il ricorso non ha affrontato questa motivazione, rendendo la doglianza generica.
Le Attenuanti Generiche e i Precedenti Penali
Infine, il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. I giudici di appello avevano negato il beneficio basandosi sui numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. La Cassazione ha confermato che questo è un criterio valido e sufficiente, in linea con la giurisprudenza consolidata. Fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, assolve pienamente l’onere motivazionale del giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è imperativo costruire una critica specifica, logica e pertinente che colpisca il cuore del ragionamento giuridico della decisione impugnata. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche uno spreco di tempo e risorse. La ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già vagliati e respinti è una strategia destinata al fallimento, poiché non adempie alla funzione tipica del giudizio di legittimità, che è quella di controllare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare i fatti.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza un esame nel merito?
Perché i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione degli stessi argomenti già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra il reato di pascolo abusivo (art. 636 c.p.) e quello di invasione di terreni (art. 633 c.p.) in questo caso?
La differenza risiede nella condotta materiale. Il pascolo abusivo si limita all’introduzione di animali sul fondo altrui. L’invasione di terreni, invece, è un reato più grave che in questo caso è stato configurato perché l’imputato ha anche costruito una recinzione e un cancello, manifestando così l’intenzione di occupare il bene e spogliare il proprietario del suo possesso.
Per quale ragione sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate perché i giudici hanno tenuto conto dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. Secondo la Corte di Cassazione, questo riferimento è una motivazione adeguata e sufficiente per giustificare il diniego del beneficio.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33592 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33592  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO .
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perch si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatte dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che in particolare, il primo motivo, sulla consapevolezza da parte dell’imputato della illice della propria condotta, non si confronta con quanto correttamente motivato sul punto a pagina 5 della sentenza d’appello, che chiarisce come la sussistenza di un contenzioso civile per i riconoscimento dell’usucapione dimostri tale consapevolezza;
che in particolare il secondo motivo, sulla riqualificazione della fattispecie sub art. 636 pen., non si confronta con quanto correttamente motivato sul punto a pagina 6 della sentenza, che chiarisce come l’imputato abbia commesso il reato più grave previsto dall’art. 633 cod. pen., avendo egli anche realizzato una recinzione e un cancello e non essendosi dunque limitato all’introduzione di capi di bestiame sul fondo altrui;
che, in particolare il quarto motivo, sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, no confronta con quanto nella stessa è chiarito a pagina 8, su come la condottà dell’imputato abbia reso di fatto impossibile alla persona offesa di disporre del bene immobile interessato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta in primo luogo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché i giudici d appello, in piena conformità ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), hanno adeguatamente assolto l’onere argomentativo sul punto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisi o rilevanti con una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della senten impugnata, ove si è fatto riferimento ai numerosi precedenti a carico dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.