Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è un atto da prendere alla leggera. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i requisiti di ammissibilità, sottolineando come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di una mera ripetizione dei motivi già discussi in appello. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere non solo le regole procedurali, ma anche i limiti sostanziali di istituti come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato, confermata anche dalla Corte d’Appello di Firenze. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo contestava la correttezza della motivazione alla base della sua condanna; il secondo lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto.
Il Primo Motivo: la Critica al Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere il primo motivo, dichiarandolo inammissibile. La ragione è netta: il ricorso non presentava una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello, ma si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle questioni già sollevate e puntualmente respinte nel secondo grado di giudizio. In pratica, l’imputato ha riproposto le stesse lamentele senza spiegare perché la risposta dei giudici d’appello fosse sbagliata.
La Corte ha specificato che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere alla sua funzione tipica: criticare in modo mirato il provvedimento impugnato. Ripetere argomenti già disattesi trasforma il ricorso in un atto solo ‘apparente’, privo della specificità richiesta dalla legge. I giudici hanno inoltre validato la motivazione della Corte d’Appello sull’attendibilità del riconoscimento fotografico, considerato una prova atipica ma pienamente legittima nel caso di specie.
Il Secondo Motivo: l’Esclusione dell’Art. 131-bis per Abitualità
Anche il secondo motivo è stato respinto, questa volta perché ‘manifestamente infondato’. L’imputato chiedeva di beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, l’articolo 131-bis c.p. non può essere applicato quando il comportamento del reo è ‘abituale’.
La Corte d’Appello aveva già evidenziato, con argomentazioni logiche e ineccepibili, che le ‘molteplici condanne per furto e ricettazione’ a carico dell’imputato dimostravano una chiara ‘abitualità della condotta illecita’. Questa condizione è ostativa, cioè impedisce categoricamente l’applicazione della norma invocata. La Cassazione ha quindi confermato che la decisione di non concedere il beneficio era corretta e ben motivata.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su due pilastri del diritto processuale e penale. Sul piano procedurale, viene ribadito il principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso che non si confronta specificamente con le ragioni della sentenza impugnata è inutile e, quindi, inammissibile.
Sul piano sostanziale, la Corte ha riaffermato l’interpretazione restrittiva dell’art. 131-bis c.p. Questo istituto premiale è pensato per episodi isolati e di minima gravità, non per chi ha una storia criminale consolidata. La presenza di precedenti specifici, come nel caso di specie, è un indicatore oggettivo dell’abitualità che preclude ogni valutazione sulla tenuità del singolo fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre due lezioni importanti. La prima è per gli avvocati: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza d’appello e la formulazione di critiche precise, logiche e pertinenti. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La seconda lezione è per gli imputati: la speranza di ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto è vana in presenza di una ‘carriera’ criminale. L’abitualità del reato è un muro invalicabile che il legislatore ha posto per distinguere il reato occasionale da una vera e propria inclinazione a delinquere.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato una semplice ripetizione dei motivi d’appello?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado.
Perché la Corte ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Perché l’imputato aveva numerose condanne precedenti per furto e ricettazione, dimostrando un’abitualità nella condotta illecita che è ostativa all’applicazione di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4489  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCANDICCI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta all base del giudizio di responsabilità, è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors Considerato in particolare che il Giudice di appello motiva alle pp.2-3 della sentenza impugnata circa l’attendibilità del teste che ha confermato il riconoscimento fotografico, sottolineand regolarità dell’utilizzo della singola foto quale prova atipica in giudizio;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell’art.131-bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata, in particolare a p.3, ha posto a base dei rigetto della richiesta di applicazione beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali la presenza di molteplici condanne per furt e ricettazione a conferma dell’abitualità della condotta illecita ostativa all’applicazione di sud norma;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
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I Consigliere Est sore
Il Presidente