Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Recidiva
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale introdurre elementi di novità giuridica o evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che si limita a ripetere argomenti già valutati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, chiarendo le conseguenze di un appello puramente riproduttivo.
Il Caso: Un Appello contro l’Applicazione della Recidiva
Il caso in esame riguarda una persona condannata dalla Corte di Appello di Palermo. Nella sua sentenza, la Corte territoriale aveva applicato l’aggravante della recidiva, ritenendo che la commissione di un nuovo reato fosse un chiaro segnale della maggiore colpevolezza e della spiccata capacità a delinquere della persona imputata. 
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, contestando specificamente l’applicazione della recidiva. L’obiettivo era ottenere un annullamento della valutazione fatta dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4390/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, ovvero non hanno riesaminato se l’applicazione della recidiva fosse giusta o sbagliata. Si sono fermati a un controllo preliminare, riscontrando un vizio che ha impedito la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione principale dietro la decisione è la natura ‘meramente riproduttiva’ dei motivi di ricorso. In altre parole, la ricorrente si è limitata a ripresentare alla Cassazione le stesse identiche censure che aveva già sollevato di fronte alla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, le aveva già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti e completi.
La Corte Suprema ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le medesime questioni. Il ricorso in Cassazione deve basarsi su specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o un difetto di motivazione, e non può essere una semplice ripetizione di argomenti di fatto già discussi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre. La Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con un orientamento consolidato (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000), ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per un esonero.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’appello in Cassazione è uno strumento straordinario, non un’ulteriore possibilità di discutere il merito dei fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente ben fondato e focalizzato su precise violazioni di legge, evitando di diventare una sterile ripetizione di doglianze già respinte.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice del grado precedente, senza sollevare nuovi o specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato nel merito la questione della recidiva?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. Ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proprio perché i motivi erano una mera riproduzione di argomenti già trattati, confermando implicitamente la correttezza della motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto il nuovo delitto sintomatico di una più accentuata colpevolezza e capacità a delinquere.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4390  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la ricorrente ha censurato l’applicazione della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 85 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha affermato che sussistevano i presupposi:i per l’applicazione della contestata recidiva, evidenziando anche che il nuovo delitto era sintomatico della più accentuata colpevolezza e capacità a delinquere dell’imputata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero – della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023