Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Estorsione
Un ricorso inammissibile in Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma una lezione sull’importanza della specificità degli atti di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile appellarsi al terzo grado di giudizio semplicemente riproponendo le stesse lamentele già respinte in appello. Analizziamo insieme questo caso, che riguarda una condanna per estorsione aggravata, per comprendere le ragioni dietro tale decisione.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di estorsione aggravata, emessa in primo grado dal Tribunale. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto corrette le valutazioni del primo giudice e ben fondata la responsabilità penale dell’imputato. Nonostante la doppia pronuncia conforme, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso per Cassazione.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato riguardava un presunto ‘vizio di motivazione’ della sentenza d’appello. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici avevano qualificato la sua condotta come estorsione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato il motivo come ‘manifestamente infondato e reiterativo’.
Il Principio della Non Reiterazione dei Motivi
La Corte ha basato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Un ricorso per cassazione è considerato ricorso inammissibile quando i motivi proposti non sono altro che una ripetizione di quelli già esaminati e motivatamente respinti dalla corte di merito. Secondo la Suprema Corte, un’impugnazione di questo tipo è solo ‘apparente’ e non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di una ‘critica puntuale’ avverso la sentenza oggetto di ricorso. L’appello deve introdurre elementi di critica nuovi e specifici, non limitarsi a un copia-incolla delle difese precedenti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse esplicitato in modo chiaro e logico le ragioni del suo convincimento, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato per il reato di estorsione. Il ricorso, al contrario, non individuava alcun vizio logico specifico nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, già ampiamente vagliata e disattesa nei gradi di merito. Questa mancanza di specificità ha reso inevitabile la dichiarazione di inammissibilità, poiché il ricorso non ha superato il vaglio preliminare necessario per una discussione nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per impugnarla efficacemente. È indispensabile che il ricorso articoli critiche precise, tecniche e specifiche contro la sentenza di secondo grado, evidenziando vizi logici o errori di diritto concreti e non limitandosi a una generica riproposizione delle proprie tesi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Una lezione che sottolinea la necessità di un approccio strategico e mirato nell’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale contro la sentenza impugnata, risultando così manifestamente infondato e reiterativo.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di estorsione aggravata, previsto e punito dall’articolo 629 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 21/12/2022 della Corte di appello di (agliari -Sezione Distaccata di Sassari, che ha confermato la sentenza in data 12/10/2021 del Tribunale di Sassari, che lo aveva condannato per il reato di estorsione aggravata;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione i relazione alla qualificazione della condotta ascritta all’imputato in termini di estorsione, r manifestamente infondato e reiterativa del medesimo motivo di appello, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni convincimento (si veda, in particolare, pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione di penale responsabilità del prevenuto p reato di cui all’art. 629 cod. pen.;
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedott appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione t di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente