Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Regola della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, non è una semplice ripetizione del processo d’appello. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già bocciate, senza un’analisi critica della sentenza impugnata. Questo caso offre una lezione chiara sulla necessità di specificità e pertinenza nei motivi di ricorso.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due persone in primo grado, confermata poi dalla Corte d’Appello di Milano, per il reato previsto dall’art. 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria). Non arrendendosi alla decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, sperando in un annullamento della condanna.
L’Analisi della Corte: la Ragione del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando i ricorsi, ha rilevato una carenza fondamentale. I motivi presentati erano una mera riproposizione delle questioni già sollevate con l’atto di appello. Gli avvocati degli imputati, in sostanza, non avevano formulato una critica puntuale e specifica contro le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per confermare la condanna. Invece di contestare il perché i giudici di secondo grado avessero respinto le loro tesi, si sono limitati a ripeterle identiche.
Questo approccio, secondo la Suprema Corte, snatura la funzione del ricorso per cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio sulla legittimità della decisione precedente. L’impugnazione deve concentrarsi sugli eventuali errori di diritto o sui vizi logici della sentenza d’appello, non ripresentare semplicemente i fatti o le argomentazioni già valutate.
Il Principio Consolidato sul Ricorso Inammissibile
Per sostenere la sua decisione, la Corte ha richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato. È pacifico in giurisprudenza che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito”. Tali motivi sono considerati non specifici ma solo apparenti, poiché non assolvono alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altre parole, un ricorso che ignora le motivazioni della sentenza che impugna è un ricorso vuoto, destinato a fallire.
le motivazioni
La motivazione centrale della Corte si fonda sulla constatazione che i ricorsi erano “meramente reiterativi delle medesime questioni esposte con l’atto di appello”. I ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello, pretermettendo completamente le ragioni della decisione impugnata. Di conseguenza, i motivi di ricorso sono stati giudicati non specifici, ma soltanto apparenti, poiché non svolgevano la loro funzione essenziale, ovvero quella di una critica mirata alla sentenza di secondo grado. La Corte ha quindi applicato il suo costante orientamento, secondo cui la ripetizione pedissequa dei motivi d’appello rende il ricorso per cassazione inammissibile.
le conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rendendo definitiva la condanna per gli imputati. Oltre alla conferma della colpevolezza, questa decisione comporta conseguenze economiche dirette: i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte richiede un lavoro di analisi rigoroso e specifico sulla decisione impugnata, non una sterile riproposizione di argomenti già esaminati e respinti.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato ‘meramente reiterativo’?
Un ricorso è considerato ‘meramente reiterativo’ quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni e questioni già presentate nel precedente grado di appello, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorso viene rigettato e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che devono individuare con precisione le parti della sentenza impugnata che si ritengono errate e spiegare in modo puntuale le ragioni di diritto o i vizi logici per cui la decisione del giudice precedente dovrebbe essere annullata. Non basta esprimere un generico dissenso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME e NOME, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 20/03/2023 della Corte di appello di Milano, che ha L2 t2i2,o.2 confermato la sentenza in data COGNOME el Tribunale di Milano, che li aveva condannati per il reato di cui all’art. 642 cod. pen..
Deducono:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen..
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle medesime questioni esposte con l’atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello e o riproposte con il ricorso, con la sostanziale pretermissione delle ragioni della decisio impugnata in punto di responsabilità degli odierni ricorrente, così come puntualmente esposte alle pagine 3 e 4 della sentenza in esame.
2.1. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merit dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5 Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente