Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 22/12/2022 della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza in data 25/03/2021 del Tribunale di Vasto aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen. motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giur fatto ai sensi dell’art. 641 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.
4.1. Tutti i motivi d’impugnazione sono la pedissequa riproduzione delle identiche q sollevate con l’impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello i responsabilità per il reato di truffa (pag. 4) e non, quindi, d’insolvenza fraudolenta punto di sussistenza della recidiva (alla pagina 4); questioni oggi riproposte co davanti al giudice della legittimità senza un reale confronto con le ragioni argome come esposte nel provvedimento in esame.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammiss ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli g appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i mot considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 255 06/03/2019, Di NOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
4.2. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si riso un’inammissibile proposta di una valutazione delle emergenze processuali alternativa dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che siano esposte censure scruti sede di legittimità.
Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono de censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio igno esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa con del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la per l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei sig probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessor
probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
La Presidente