Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN VITO CHIETINO il 25/01/1965
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME, ritenuto, con doppie sentenze conformi rese a seguito di rito abbreviato subordinato alla escussione di un teste, responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza in orario notturno e di aver provocato un incidente stradale, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con due motivi di ricorso: a) travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova con riguardo al fatto che la sentenza aveva preferito sposare la tesi colpevolista, ritenendo inverosimile, in modo arbitrario, la testimonianza del teste COGNOME; b) Vizio di motivazione per la mancata corretta applicazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata, ha ricostruito i fatti nel senso di cui alla contestazione, e cioè di essersi posto alla guida di una autovettura Fiat Panda in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 3,1 g/l) nelle condizioni di guida sopra descritte, non ritenendo verosimile che alla guida dell’auto vi fosse una donna, rimasta sconosciuta e che avrebbe abbandonato il ricorrente gravemente ferito, in quanto l’imputato non aveva proposto opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art. 141 C.d.S. e avverso l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida. Ha disatteso l’appello in ragione della ritenuta inverosimiglianza della deposizione del teste COGNOME giacché dal verbale della Polizia stradale risultava che la vettura era finita sulla corsia di marcia opposta al proprio senso di guida, con la parte anteriore a ridosso di un muro di cemento e la ruota anteriore sinistra sospesa su una stradina laterale, e presentava nella parte anteriore la mascherina spaccata e il cofano motore ammaccato a destra. Dunque, non risultava verosimile che il teste avesse incontrato per ben due volte, nell’arco di circa un’ora ed un quarto, tra la fine della cena a cui aveva partecipato insieme al ricorrente e il momento in cui intervenne la Polizia stradale, l’autovettura dell’imputato, che sebbene l’orario notturno, avesse potuto accorgersi che l’imputato dormisse a bocca aperta e che, resosi conto dell’accaduto, si fosse lasciato convincere ad abbandonare un amico collassato ed una donna sola, su una strada statale ed in piena notte.
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianz già proposte in appello lamentando vizio di motivazione della decisione impugnata.
I motivi, dunque, reiterano le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, ed in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è
••• 4
n
•
necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e dì diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 – 01).
Inoltre, va considerato che, in tema di giudizio di legittimità, l’introduzione nel disposo dell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito. (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 Ud. (dep.2024) Rv. 285801 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’08/1/2025