Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Ripetitivi
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo il secondo grado di giudizio. Esiste la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ma a condizioni ben precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo delle argomentazioni già respinte in appello non è una strategia vincente. Al contrario, comporta la condanna a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire l’importanza di una critica argomentata e specifica.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. L’applicazione della recidiva: l’imputato contestava il modo in cui i giudici avevano valutato i suoi precedenti penali per aggravare la pena.
2. La determinazione della pena base: si lamentava del fatto che la sanzione di partenza fosse stata fissata in una misura superiore al minimo previsto dalla legge, ritenendola ingiustificata.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare delle scelte discrezionali del giudice di merito, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse viziata e che la legge fosse stata applicata in modo errato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione è stata netta: il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La chiave di volta della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. La Suprema Corte ha rilevato che le censure mosse dall’imputato non erano altro che una pedissequa riproposizione dei medesimi argomenti già avanzati e analizzati approfonditamente dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il giudice di merito aveva già fornito risposte corrette e giuridicamente fondate a tutte le obiezioni, come si evinceva chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata.
Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle doglianze espresse nei gradi precedenti. Esso richiede, invece, una critica specifica e puntuale delle argomentazioni contenute nella decisione che si intende contestare. L’appellante deve dimostrare dove e perché il giudice di secondo grado ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico, evidenziando un vizio motivazionale (come illogicità o contraddittorietà) o una chiara violazione di legge. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si rivela sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Critica Specifica nel Ricorso
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per accedere a questo vaglio, è indispensabile che l’atto di impugnazione si confronti dialetticamente con la sentenza che attacca, smontandone le argomentazioni con rilievi giuridici pertinenti e specifici. Un ricorso che ignora questo onere e si limita a riproporre vecchie questioni è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con un aggravio di costi per chi lo ha proposto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello, senza contenere una necessaria critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa si contesta in un ricorso per Cassazione?
In un ricorso per Cassazione non si possono rimettere in discussione i fatti del processo, ma si possono contestare specifici errori di diritto, come la violazione di una norma di legge, o vizi della motivazione della sentenza precedente, come la sua manifesta illogicità o contraddittorietà.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2237 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso – vizio motivazionale e violazione di legge, in relazione all’applicazione della recidiva e alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale – sono fondati su rilievi riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata in parte qua (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 12/12/2023