Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’appello in sede di legittimità non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti del ricorso in Cassazione e le sue conseguenze.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Evasione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione. L’imputata, dopo la conferma della sentenza in appello, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la contestazione dell’elemento soggettivo del reato e la mancata applicazione delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Meramente Riproduttivo
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione perentoria: il ricorso è inammissibile. La ragione risiede nel fatto che le censure presentate non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici del merito, secondo la Cassazione, avevano fornito una ‘duplice valutazione conforme’, con argomentazioni corrette, puntuali e logicamente coerenti.
Le conseguenze economiche del Ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti o le prove, ma una ‘sede di legittimità’. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano già valutato in modo approfondito e corretto sia l’elemento soggettivo del reato di evasione sia le ragioni per cui non erano state concesse le attenuanti generiche o la causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p. Pertanto, non sussistevano i vizi di legittimità necessari per un intervento della Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o un difetto di motivazione palese e irriducibile. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Tentare di ottenere un terzo giudizio di merito attraverso la riproposizione delle stesse argomentazioni non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione rafforza il ruolo della Cassazione come custode della corretta applicazione del diritto, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono una mera ripetizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza sollevare reali questioni di diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
La Corte di Cassazione può riesaminare nel merito le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti (il merito), ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano fornito una motivazione logica e coerente alla loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
su COGNOME .; . rl COGNOME CATANZARO il 24/C3/197S
Gel 17/03/2025 della CORTF1- APPELLO di CATANZARO
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datc COGNOME :i ucTha ,,i. –z ere s,-.)Ita dal Consigliere COGNOME NOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con duplice valutazione conferme espressa con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianz difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti del reato di evasione ascritto all’imputato sot versante del relativo elemento soggettivo, oltre che con riguardo alle ragioni giustificative d ritenuta non applicabilità delle generiche e della causa di non punibilità di cui all’art131.bis cp
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laL ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.