Ricorso Inammissibile in Cassazione: il Limite tra Fatto e Diritto
Quando un imputato si rivolge alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, deve essere consapevole dei limiti precisi del suo intervento. Non si tratta di un terzo processo per riesaminare le prove, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su argomenti già vagliati e su critiche generiche. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro la Condanna per Spaccio
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello per spaccio di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava principalmente su due punti: la tesi che la droga fosse destinata all’uso personale e non alla vendita, e la contestazione della severità della pena inflitta, ritenuta eccessiva e priva delle attenuanti generiche.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva basato la sua condanna su elementi concreti, come le dichiarazioni degli acquirenti e il ritrovamento di droga presso il domicilio dell’imputato, qualificando il reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, che riguarda i fatti di lieve entità.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha rigettato senza entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su ragioni procedurali molto chiare, che delineano i confini del giudizio di legittimità.
In primo luogo, la difesa ha tentato di riproporre una valutazione dei fatti. Sostenere che la droga fosse per uso personale è una questione di merito, la cui analisi spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione non può riesaminare le prove (come le testimonianze o i sequestri) per giungere a una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso era, di fatto, una riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici corretti.
In secondo luogo, le critiche relative alla pena sono state definite come “meri enunciati stereotipi”. L’imputato si è limitato a lamentare un’eccessiva severità e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza un reale collegamento con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva invece chiaramente giustificato la sua decisione, non discostandosi molto dal minimo di legge e tenendo conto della continuità dell’attività di spaccio e dei precedenti penali del soggetto. Un ricorso efficace deve contestare specifici errori di diritto nel ragionamento del giudice, non limitarsi a una generica doglianza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi procedurali) e non un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. È fondamentale, quindi, che l’atto di impugnazione sia redatto con precisione, individuando le specifiche violazioni di legge commesse nel precedente grado di giudizio, evitando argomentazioni fattuali o critiche generiche e ripetitive.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se propone motivi non consentiti dalla legge, come la rivalutazione dei fatti (ad esempio, stabilire se la droga fosse per uso personale), oppure se si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi di merito senza individuare specifici errori di diritto.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra un errore di diritto nel ragionamento del giudice che l’ha determinata. Non è sufficiente una critica generica o una semplice lamentela sull’eccessività della pena; il ricorso deve evidenziare perché la motivazione della sentenza è illogica, contraddittoria o ha violato una norma di legge nella quantificazione della sanzione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1092 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MONTICHIARI il 07/01/1965
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le circostanze di fatto (le dichiarazioni rese dagli acquirenti della droga, oltre al sequestro di droga presso il domicilio) e, infine, correttamente qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990;
Dal tenore del ricorso emerge evidente la indeterminatezza delle censure relative alla denunciata eccessività della penai e diniego delle generiche, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha determinato la pena in misura non prossima al minimo edittale (mesi nove di reclusione ed euro 1.200 di multa) sulla scorta della continuità dell’attività di spaccio e valorizzando, ai fini del diniego di applicazione dell circostanze attenuanti generiche, i precedenti reiterati;
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023 r. \