Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna quando l’Appello è Ripetitivo
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale introdurre elementi di critica validi e specifici contro la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza aggiungere nuove prove o profili di illegittimità. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo le pesanti conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva condannato un imputato per il delitto previsto dall’articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro). La difesa dell’imputato aveva basato il proprio ricorso per cassazione su una presunta violazione di legge, sostenendo che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione.
Tuttavia, la difesa non ha supportato questa tesi con nuove prove o argomentazioni giuridiche non ancora esaminate. Si è limitata a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove già effettuate dal giudice di merito.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
In questo caso, i giudici hanno rilevato che il ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Gli argomenti difensivi erano rimasti privi di qualsiasi supporto probatorio, sia documentale che testimoniale, necessario per confutare la ricostruzione operata nei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che gli argomenti proposti dal ricorrente erano stati già vagliati e disattesi con motivazioni logiche e coerenti dal giudice d’appello. La Corte di merito aveva correttamente respinto le tesi difensive, ritenendole insufficienti a scalfire l’impianto accusatorio. Riproporre le stesse identiche questioni in Cassazione, senza evidenziare vizi di legittimità specifici nella sentenza di secondo grado, rende l’impugnazione priva dei requisiti necessari per essere esaminata.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione, quantificata in tremila euro, è giustificata dal fatto che non è stata ravvisata un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità. In altre parole, il ricorrente avrebbe dovuto essere consapevole della manifesta infondatezza del proprio gravame.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso per cassazione deve essere mirato, specifico e basato su vizi di legittimità concreti. La semplice riproposizione di argomenti di merito già sconfitti non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La condanna alla Cassa delle ammende non è automatica, ma viene applicata quando la Corte ritiene che l’impugnazione sia stata proposta con negligenza o imprudenza. Pertanto, è essenziale che la strategia difensiva valuti attentamente le reali possibilità di successo prima di adire la Suprema Corte, per evitare di trasformare un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘meramente riproduttivo’, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni difensive già presentate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza addurre nuove prove o specifici vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso stabilita in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che non è stata ravvisata un’assenza di colpa nel ricorrente?
Significa che la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando la normale diligenza, che il suo ricorso era privo dei presupposti legali per essere accolto. Questa valutazione giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria a suo carico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1051 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BOLLATE il 05/05/1982
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 334 cod. pen. e denuncia violazione di legge per omessa declarator prescrizione del reato
2.11 ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle p 3 e 4 in cui, con argomenti logici e coerenti, non sindacabili in questa sede, la Corte di m ha disatteso gli argomenti difensivi, rimasti privi di allegazioni documentali o testimoniali a confutare la presunzione di contestualità tra la condotta penalmente rilevante e l’accertamen della polizia giudiziaria avvenuto il 16 ottobre 2019.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa dlelle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caus d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.