Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 02/07/1995
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
V
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 9 giugno 2020 con cui NOME COGNOME in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico articolato motivo, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 43 e 589-bis cod. pen., oltre a motivazione assente, illogica e contraddittoria in ordine al motivo di gravame relativo alla sua assoluzione, lamentando l’insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reato di omicidio stradale ascrittogli, in particolar modo non risultando comprovato che la verificazione dell’evento mortale fosse stata la conseguenza della violazione di una norma sulla disciplina della circolazione stradale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello – nella quale era stato congruamente esplicato come l’investimento della vittima da parte dell’imputato fosse stata la conseguenza della violazione di precisi obblighi comportamentali previsti dal Codice della Strada (cfr. pp. 4 e ss. della sentenza impugnata) – reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto innpugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragióni di diritto e degli elementi di fatto che fondano dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò
solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente