Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché la Ripetizione Non Paga
Presentare un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Analizziamo insieme questa decisione per capire le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito su due punti specifici: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale, e il diniego delle attenuanti generiche.
Insoddisfatto della valutazione operata in appello, l’imputato ha deciso di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in una rivalutazione delle sue istanze difensive.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (tenuità del fatto e attenuanti generiche), ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non erano idonei a superare questo vaglio, con importanti conseguenze per l’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha evidenziato come i motivi del ricorso fossero meramente “riproduttivi” di profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici di merito. In altre parole, la difesa non ha sollevato vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma ha semplicemente riproposto il proprio dissenso rispetto alla valutazione dei fatti e delle prove compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
La Cassazione ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito argomenti:
* Giuridicamente corretti: La legge era stata applicata in modo appropriato.
* Puntuali: Le motivazioni rispondevano specificamente alle doglianze difensive.
* Coerenti e logici: Il ragionamento del giudice di merito non presentava manifeste incongruenze o illogicità.
In presenza di una motivazione così strutturata, il giudizio di merito diventa insindacabile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove direttamente. Di conseguenza, la riproposizione delle stesse questioni rende il ricorso privo dei requisiti richiesti dalla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: per accedere al giudizio di Cassazione è necessario formulare censure specifiche che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, sperando in un esito diverso, conduce a un ricorso inammissibile.
Le conseguenze pratiche sono severe. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Si tratta quindi non solo di una sconfitta processuale, ma anche di un onere economico significativo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso non sollevava vizi di legittimità, ma contestava il merito della decisione, cosa non permessa in sede di Cassazione.
Quali erano i punti specifici contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava due decisioni della corte di merito: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; ‘
•
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizi di merito non sindacabile in questa sede sia con riguardo alle ragioni di ritenuta inapplicabi della causa di non punibilità di cui alll’art 131 bis cp, sia in relazione al diniego delle gene rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.