Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLIZZI EGAR NOME COGNOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di minaccia semplice – così riqualificata l’accusa di minaccia grave – e di lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto per futili motivi, applicata la continuazione e ritenuto più grave il delitto di lesioni personal aggravate;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si dolgono di violazione di legge della correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili in questa sede perché fondati su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. particolare pag. 5 e 6 sent. impugnata e pagg. 3-7 sent. primo grado, che integrano una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, a riguardo della credibilità della persona offesa e della sussistenza di riscontri estrinseci, costituti dalla certificazione medica e dai contributi dei tes Fisca e Amico);
ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avu pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiv riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è generico e manifestamente infondato – perché nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogic non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo della ritenuta sussistenza dell’aggravante dei motivi futili, ostativa al riconoscimento della causa di no punibilità e, in concreto, delle modalità della condotta illecita, da ritenersi non isolata;
considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuant generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o com rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 13 novembre 2024
Il consigli , eFeesensore
Il Presidente