Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando un procedimento giudiziario giunge in Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di discutere i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile rappresenti una strategia difensiva destinata al fallimento se basata sulla semplice ripetizione di argomenti già esaminati. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Minaccia alle Lesioni Aggravate
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di due reati: minaccia semplice (a seguito di una riqualificazione dell’accusa iniziale di minaccia grave) e lesioni personali. Quest’ultimo reato era stato aggravato dalla circostanza dei “futili motivi”, rendendolo il delitto più grave tra i due e determinando la pena finale in applicazione della continuazione.
Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di doglianza.
Analisi del ricorso inammissibile e i motivi della difesa
La difesa ha articolato il ricorso su quattro punti principali, sperando di scardinare la cosiddetta “doppia conforme”, ovvero la doppia condanna nei primi due gradi di giudizio.
1. Violazione di legge e vizi di motivazione: I primi due motivi contestavano la valutazione delle prove, come la credibilità della persona offesa e le testimonianze, che avevano portato all’affermazione di responsabilità.
2. Mancata applicazione della non punibilità: Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Diniego delle attenuanti generiche: L’ultimo motivo criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
Questa strategia, tuttavia, si è scontrata con i rigidi paletti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una motivazione chiara per ciascun punto sollevato dalla difesa.
Innanzitutto, i primi due motivi sono stati liquidati come una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e puntualmente respinto in appello. La Suprema Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto. Il giudizio sulla credibilità dei testimoni o sulla validità di una certificazione medica è di esclusiva competenza dei giudici di merito. Un ricorso in Cassazione deve evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una valutazione alternativa delle prove. Per questo, tali motivi sono stati considerati non specifici e meramente apparenti.
Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo all’art. 131-bis, la Corte ha sottolineato come la sua applicazione fosse ostacolata dalla presenza dell’aggravante dei motivi futili. La ratio decidendi della Corte d’Appello, che aveva ritenuto tale aggravante ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è stata giudicata logica e corretta. Inoltre, le modalità concrete della condotta non sono state ritenute isolate, altro requisito per l’applicazione della norma.
Infine, anche il quarto motivo sulle attenuanti generiche è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la motivazione del diniego era presente e non illogica.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza è emblematica e offre una lezione fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere una possibilità di successo, deve essere fondato su motivi specifici che denuncino reali violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione, e non può risolversi in una sterile riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello, non erano specifici e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile ottenere la non punibilità per tenuità del fatto in presenza di aggravanti?
No, in questo caso la Corte ha confermato che la presenza della circostanza aggravante dei futili motivi è ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può ‘rileggere’ gli elementi di fatto?
Significa che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. La Corte non riesamina le prove (come testimonianze o perizie) per decidere come sono andati i fatti, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45119 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MAZZARINO il 05/11/1983
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di minaccia semplice – così riqualificata l’accusa di minaccia grave – e di lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto per futili motivi, applicata la continuazione e ritenuto più grave il delitto di lesioni personal aggravate;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si dolgono di violazione di legge della correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili in questa sede perché fondati su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. particolare pag. 5 e 6 sent. impugnata e pagg. 3-7 sent. primo grado, che integrano una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, a riguardo della credibilità della persona offesa e della sussistenza di riscontri estrinseci, costituti dalla certificazione medica e dai contributi dei tes Fisca e Amico);
ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avu pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiv riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è generico e manifestamente infondato – perché nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogic non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo della ritenuta sussistenza dell’aggravante dei motivi futili, ostativa al riconoscimento della causa di no punibilità e, in concreto, delle modalità della condotta illecita, da ritenersi non isolata;
considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuant generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o com rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 13 novembre 2024
Il consigli , eFeesensore
Il Presidente