Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la sua funzione. Non si tratta di un terzo processo per riesaminare i fatti, ma di un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate nei gradi precedenti, senza un reale confronto critico con la decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto in abitazione. L’imputato era stato ritenuto colpevole sia in primo grado dal Tribunale di Mantova, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Brescia, per aver sottratto oggetti in oro per un valore di circa diecimila euro. Al reato era stata applicata l’aggravante della recidiva infra-quinquennale, bilanciata con le attenuanti generiche.
Insoddisfatta della conferma della condanna, la difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando sia l’affermazione della responsabilità penale sia l’applicazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno constatato che i motivi presentati dalla difesa non erano nuovi, ma si limitavano a essere una semplice reiterazione delle doglianze già esaminate e rigettate in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che per un ricorso in cassazione sia valido, non è sufficiente ripetere le argomentazioni precedenti. È necessario, invece, un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. La difesa, in questo caso, ha omesso questo confronto, sollecitando di fatto una nuova e diversa lettura degli elementi di prova, un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, la quale non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
I giudici hanno richiamato consolidati principi giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite, che stabilisce i requisiti di specificità dell’atto di impugnazione. L’appello deve contenere una critica argomentata alla decisione, non una semplice riproposizione di tesi già sconfessate. Non averlo fatto ha reso il ricorso inammissibile.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni: Principi Chiave sull’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. La sua funzione è quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e la corretta applicazione delle norme. Proporre un ricorso meramente ripetitivo, che non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, equivale a chiedere ai giudici di legittimità un nuovo esame dei fatti, compito che non gli spetta. La conseguenza inevitabile, come dimostra questo caso, è la declaratoria di inammissibilità e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. È un monito per i difensori a strutturare le impugnazioni in modo specifico e critico, pena l’inutilità del ricorso e un aggravio di costi per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa non ha effettuato un confronto critico con la sentenza impugnata, ma ha solo richiesto una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è l’errore principale commesso dalla difesa nel presentare il ricorso?
L’errore principale è stato quello di non sviluppare motivi di ricorso specifici che criticassero le argomentazioni della sentenza di appello. Invece di contestare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), la difesa ha riproposto le stesse doglianze già valutate nel merito, trasformando di fatto il ricorso in un tentativo, non consentito, di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46133 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/06/1979
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Mantova di condanna del predetto per furto in abitazione di oggetti in oro per un valore di euro diecimila (in Mantova il 7/3/2014), con la recidiva infra-quinquennale equivalente alle generiche;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto affermazione della penale responsabilità e applicazione della recidiva) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni tutto congrue, .oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con esse, limitandosi a sollecitare una diversa, inammissibile lettura degli elementi probatori ampiamente richiamati nella sentenza impugnata (sui requisiti dell’atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024