Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Resistenza a Pubblico Ufficiale
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve presentare motivi validi e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un’impugnazione che non rispetta i criteri stabiliti dalla legge. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di merito, limitandosi a ripetere argomentazioni già respinte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando principalmente due aspetti: la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis c.p. (reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale) e la valutazione sulla sussistenza del dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, di natura procedurale. La Corte ha constatato che i motivi presentati dall’imputato erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici della Corte d’Appello.
In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi profili di violazione di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre la stessa linea difensiva, sperando in una diversa valutazione da parte della Cassazione. Questo, però, è contrario alla funzione stessa della Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come il ricorso fosse inammissibile ‘perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità’. I giudici di merito avevano già fornito argomenti ‘giuridicamente corretti, puntuali […] e coerenti’ per respingere le tesi difensive. La sentenza della Corte d’Appello era, secondo la Cassazione, immune da ‘manifeste incongruenze logiche’ sia riguardo all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 393-bis c.p., sia in merito alla prova del dolo necessario per il reato di resistenza.
Poiché il ricorso non faceva altro che ripresentare doglianze già vagliate e disattese, senza evidenziare un errore di diritto commesso dai giudici precedenti, è stato ritenuto privo dei requisiti per poter essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario per correggere errori di diritto, non un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti e le valutazioni già compiute nei primi due gradi di giudizio. Un’impugnazione che non rispetti questa fondamentale distinzione è destinata a essere dichiarata inammissibile, con ulteriori oneri economici per chi la propone.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi di motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate, non riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti come farebbe un giudice di primo o secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47429 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUCERA il 14/01/1988
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla esclusa applicabilità 3931Dis cp e in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo sotteso alla resiste ex art 337 cp ascritta all’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 6:16 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.