Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Ripetere le Stesse Argomentazioni
Nel complesso panorama della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si valuta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio di ammissibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, in particolare quando si limita a riproporre questioni già decise. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti e le condizioni di accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: un Appello contro una Condanna per Reati Fallimentari
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per un reato previsto dall’articolo 220 della Legge Fallimentare, una norma che punisce specifiche condotte illecite in contesti di insolvenza aziendale. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. L’illogicità della motivazione della sentenza d’appello in merito alla mancata notifica della dichiarazione di fallimento.
2. L’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la mancanza di dolo o colpa nella sua condotta.
Questi argomenti miravano a smontare l’impianto accusatorio, sostenendo che la decisione dei giudici di merito fosse viziata da errori logici e giuridici.
L’Analisi della Corte: il Ricorso Inammissibile e la sua Logica
La Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale pronuncia non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale fondamentale. I giudici supremi hanno rilevato che i due motivi presentati non erano altro che una pedissequa riproduzione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
La Ripetizione dei Motivi di Appello
Il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di critica specifica contro la sentenza impugnata. Si è limitato, invece, a ripresentare le stesse censure, sperando in un esito diverso. Questo comportamento processuale è contrario ai principi che regolano il giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di merito” dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni già compiute dai giudici precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e l’assenza di vizi logici macroscopici nella motivazione.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La decisione sottolinea un principio cardine: per accedere al giudizio della Suprema Corte, è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza di secondo grado, evidenziando dove e perché essa avrebbe errato nell’applicare la legge o nel costruire il suo percorso argomentativo. Un ricorso che ignora le ragioni esposte dal giudice d’appello e si limita a ripetere le obiezioni iniziali è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Accogliere ricorsi meramente riproduttivi significherebbe trasformare la Cassazione in un’ulteriore istanza di merito, snaturando la sua funzione di organo regolatore della corretta interpretazione del diritto (nomofilachia). La Corte ha constatato che il giudice d’appello aveva già risposto in modo giuridicamente corretto e logicamente coerente alle censure ora riproposte. Di conseguenza, non vi era materia per un nuovo esame, e il ricorso è stato qualificato come privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento prezioso ma tecnico, che deve essere utilizzato per contestare vizi specifici della sentenza impugnata e non come un tentativo di ottenere un semplice riesame dei fatti. La mera riproposizione di argomenti già disattesi non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello, senza introdurre alcuna specifica critica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “riproduttivo”?
Significa che l’argomento portato davanti alla Corte di Cassazione è identico a uno già presentato nel precedente grado di giudizio, che il giudice di merito ha già esaminato e respinto con una motivazione logica e giuridicamente fondata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 09/06/1986
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 220 L.F.;
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano rispettivamente l’illogicità della motivazione in riferimento alla mancata notifica della sentenza di fallimento all’imputato e in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 in riferimento al primo motivo di ricorso e pag.4 in riferimento al secondo motivo di ricorso);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024