Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non supera il vaglio preliminare della Corte. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce uno dei motivi più comuni di inammissibilità: la mera riproduzione di argomentazioni già presentate e respinte nei gradi precedenti. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Cassazione operi come giudice di legittimità e non di merito.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso in esame ha origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990), aggravata da recidiva reiterata. La sentenza, emessa dal Tribunale di Modena, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi principali: una presunta violazione di legge nella valutazione della prova, un’erronea applicazione delle norme sulla recidiva e un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti tutti inammissibili. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. L’ordinanza stabilisce che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso
I giudici di legittimità hanno osservato che le censure mosse dall’imputato non erano nuove. Si trattava, infatti, della semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché la Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti o le valutazioni già operate dai giudici di merito.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Dichiarato
La motivazione dell’ordinanza si fonda su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità.
La Ripetitività delle Censure
Il primo e più importante motivo di inammissibilità è la natura meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. Quando un appellante si limita a ripetere le stesse doglianze già esposte e rigettate in appello, senza individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata (come una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica), il ricorso perde la sua funzione. Non si chiede alla Cassazione di correggere un errore di diritto, ma di riesaminare il merito della vicenda, compito che non le spetta.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Il secondo punto riguarda il trattamento sanzionatorio. La Corte ribadisce un principio consolidato: la determinazione della pena e la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Questa valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se risulta frutto di un arbitrio o se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una giustificazione adeguata per le sue decisioni, rendendo la censura dell’imputato infondata e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione: il ricorso non è un’ulteriore possibilità per ridiscutere l’intera vicenda processuale. È necessario, invece, individuare e argomentare specifici errori di diritto commessi dal giudice del grado precedente. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, che viene condannato a pagare le spese e una sanzione. La decisione riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, un cardine del nostro sistema processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, oppure quando non vengono rispettati i requisiti previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare la determinazione della pena?
No, la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se tale determinazione è frutto di arbitrio o se la motivazione a supporto è manifestamente illogica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1168 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MANTOVA il 04/05/1972
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena per il reato cui all’art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge anche in relazione ai criteri di valutazione della prova, nonché dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., in relazione alla ritenuta recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (si veda la p. 3 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
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