Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, non solo si perde l’opportunità di una revisione della sentenza, ma si va incontro a sanzioni economiche. Analizziamo una ordinanza che ribadisce principi fondamentali della procedura penale.
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando il giudizio sulla sua responsabilità penale e il riconoscimento della recidiva.
I Fatti e la Decisione della Corte d’Appello
L’imputato era stato ritenuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, valutando le prove e ritenendo fondata l’accusa. Tra gli elementi contestati dall’imputato nel successivo ricorso vi erano proprio la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla condanna, oltre all’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Il Ricorso inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti inammissibili per due ragioni principali. In primo luogo, le censure presentate erano una semplice riproduzione di argomenti già ampiamente discussi e valutati dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, i motivi sono stati giudicati ‘obiettivamente generici’, poiché non sollevavano questioni di diritto specifiche e concrete, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare le prove. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte o a criticare in modo generico l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici precedenti, senza individuare vizi specifici di legittimità, esso si rivela inevitabilmente un ricorso inammissibile.
La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione adeguata e logica. I motivi del ricorso, al contrario, erano volti unicamente a sollecitare una riconsiderazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, fondato su vizi di legittimità specifici e non su una generica contestazione del verdetto di colpevolezza. Un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma comporta anche un onere economico per chi lo propone, a sanzione dell’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono, tra le altre cose, meramente riproduttivi di censure già valutate dai giudici di merito o quando sono obiettivamente generici e mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono una semplice ripetizione di quelle già esposte e respinte nei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello), senza introdurre nuovi e specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21884/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p r Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla ritenuta recid
Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, obiettivamente generici, non essen stato dedotto alcunchè e volti solo a sollecitare una non consentita diversa valutazione de prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg. 3 e ss. della sent di appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.