Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo dei Motivi Ripetitivi
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale capire che non si tratta di un terzo processo sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un appello possa naufragare se non si rispettano queste regole, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna per reati legati agli stupefacenti, ha tentato la via della Cassazione riproponendo le stesse argomentazioni già bocciate in Appello.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì, con rito abbreviato. La sentenza era stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Non dandosi per vinto, l’interessato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su tre punti principali:
1. Errata qualificazione del reato: sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato nella fattispecie meno grave prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti.
2. Prescrizione: come conseguenza del primo punto, chiedeva che il reato venisse dichiarato estinto per prescrizione.
3. Calcolo della pena: contestava la riduzione della pena applicata per una specifica attenuante (art. 73, comma 7), ritenendo che dovesse essere di 2/3 anziché di 1/2.
In sostanza, la difesa ha tentato di rimettere in discussione sia la natura del reato sia l’entità della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in modo netto, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma le blocca alla porta. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fornito una motivazione concisa ma inequivocabile. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non erano ammissibili in sede di legittimità per una ragione fondamentale: erano “meramente riproduttivi” di profili di censura già adeguatamente esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha sollevato vizi di legge o errori procedurali specifici della sentenza d’appello, ma ha semplicemente riproposto le stesse tesi, sperando in un esito diverso. La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Per quanto riguarda la questione del trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato un principio cardine del nostro sistema: la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione diventa censurabile in Cassazione solo se è frutto di un’evidente arbitrarietà o di una motivazione manifestamente illogica, condizioni che in questo caso non sussistevano.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione pratica di grande importanza. Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere un’altra possibilità di discutere i fatti. È un’impugnazione con regole precise, finalizzata a individuare errori di diritto. Riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte in appello è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve evidenziare in modo specifico e puntuale dove e come la corte inferiore ha violato la legge, e non semplicemente esprimere disaccordo con la sua valutazione del caso.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse identiche argomentazioni e critiche che erano già state presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza introdurre nuove questioni di diritto o specifici vizi della sentenza impugnata.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi sollevati erano una semplice ripetizione di quelli già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare questioni già decise nel merito, a meno che non emergano palesi errori di diritto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Inoltre, la sentenza di condanna diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1164 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CESENA il 07/08/1979
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì per il reato ascrittogli.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; e conseguente mancata declaratoria di prescrizione del reato; violazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dea diminuzione di 2/3, invece che di 1/2, in relazione alla riconosciuta attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 ) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (si veda la p. 2 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere esteRsore
Il COGNOME •