Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME COGNOME nato il 12/09/1974
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge
e il difetto della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilit il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., lamentando l’insussistenza degli el
costitutivi del delitto e l’assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla offesa, non è consentito poiché le doglianze difensive tendono a prefigurare un
rivalutazione delle fonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei fatti medi criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estra
sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specif e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso
con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2
COGNOME, Rv. 278373 – 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv.
279908 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, particolare, pag. 2 della motivazione dove il giudice di appello, con congrui e illogici argomenti, ha affermato la sussistenza del delitto di rapina in confor alle risultanze processuali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.