Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 14/11/1973
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo – con cui si deduce la violazione del diritt dell’imputato a rendere dichiarazioni spontanee nel processo celebrato con ri cartolare – è manifestamente infondato, sol che si consideri che il processo è s celebrato con trattazione orale e che l’imputato è stato dichiarato assente, dun ha scelto volontariamente di non parteciparvi;
considerato che il secondo motivo – con cui si eccepisce la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – non è consentito, in quanto aspeci atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bi pen., in considerazione della reiterazione delle condotte criminose, protrattesi circa un anno e mezzo e della gravità delle minacce, anche di morte, rivolte a persona offesa;
rilevato che il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo – aventi ad ogg il giudizio di attendibilità della persona offesa, l’elemento soggettivo del rea cui si procede e la diversa qualificazione giuridica dei fatti – non sono conse poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilit ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare n caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decis e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tip funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto d ricorso;
che il giudice di appello, invero, con corretti argomenti logici e giuridici adeguatamente motivato in ordine alla coerenza, precisione, misuratezza e mancanza di contraddizioni del narrato della persona offesa (pag. 2), a sussistenza dell’elemento soggettivo ed alla impossibilità di sussumere i f nell’ipotesi criminosa di cui all’art. 392 cod. pen., in assenza di una leg pretesa creditoria (pag. 3);
ritenuto che anche il sesto motivo – con cui si contesta l’affermazione d responsabilità- non è consentito, atteso che le doglianze tendono a prefigur una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione divers quelli adottati dal giudice del merito e, pertanto, risultano estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, Corte territoriale ha valutato in modo congruo gli elementi probatori emersi n giudizio, con particolare riferimento alle prove dichiarative ed alla attendi
della persona offesa, che hanno condotto al giudizio di responsabilità dell’odie ricorrente;
considerato che nemmeno l’ottavo motivo, in tema di dosimetria della pena,
è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena
di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince d riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pa
1) e nella constatazione esplicita di qualsivoglia censura in tema di dosimetria d pena (si veda pag. 4), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contesta
specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato che il nono motivo, con cui si eccepisce la prescrizione del reato,
generico ed assertivo, oltre che manifestamente infondato; che, invero, il termi di prescrizione per il tentativo di estorsione è pari ad anni sei e mesi otto, c
essere aumentato nella misura di un quarto per le interruzioni, fino a giungere anni otto e mesi quattro; che il reato per cui si procede risulta commesso in ep
anteriore e prossima al 17/07/2017, per cui il termine di prescrizione sare spirato in epoca anteriore e prossima al 17/11/2025;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.