Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre questioni già decise nei gradi di merito. Analizziamo una recente pronuncia che ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, e altri illeciti. L’imputata, nel tentativo di ribaltare la sentenza sfavorevole, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: il mancato riconoscimento di un vizio di mente, che a suo dire avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. La decisione si fonda su una constatazione precisa: il motivo presentato dalla ricorrente non introduceva nuovi elementi di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si limitava a essere ‘meramente riproduttivo’ di censure già sollevate e respinte in appello. In sostanza, la difesa ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un compito che non rientra nelle competenze della Corte di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono lineari e si ancorano a principi consolidati della procedura penale. La Corte ha evidenziato come il giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) avesse già affrontato in modo approfondito la questione del vizio di mente, disattendendo la tesi difensiva con ‘corretti argomenti logici’. La sentenza impugnata, in particolare nelle pagine citate dall’ordinanza, aveva fornito una spiegazione esaustiva e coerente del perché la condizione psicologica dell’imputata non integrasse gli estremi del vizio di mente rilevante ai fini dell’esclusione o della diminuzione dell’imputabilità.
Poiché il ricorso non contestava la violazione di norme di legge o un vizio di motivazione palese (come illogicità manifesta o contraddittorietà), ma si limitava a riproporre la stessa identica argomentazione fattuale, è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ben impostato e focalizzarsi su vizi di legittimità. Tentare di ottenere una terza valutazione sul fatto, riproponendo le medesime doglianze già respinte, è una strategia destinata al fallimento. Non solo comporta una perdita di tempo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile individuare e argomentare specifici errori nell’applicazione della legge o vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice di merito, non semplicemente esprimere disaccordo con la sua ricostruzione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento del vizio di mente, era una mera ripetizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni logiche dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Su cosa si basava il ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso si fondava su un unico motivo: la contestazione della decisione della Corte d’Appello di non riconoscere il vizio di mente dell’imputata come causa di esclusione o diminuzione della responsabilità penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31174 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SASSOFERRATO il 05/07/1972
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13117/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente al denegato riconoscimento del vizio di mente, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici da giudice di merito in punto di responsabilità (v. in particolare p. 3-5) ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 11/07/2025