Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31094 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a AVELLINO il 14/01/1999 COGNOME nato il 11/08/1995
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 12053/25
Considerato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose;
Premesso che gli imputati hanno presentato ricorsi del tutto sovrapponibili con i qua hanno lamentato violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabili e al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose (il primo), violazi di legge quanto al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (il secondo violazione di legge quanto al diniego della sospensione condizionale della pena (il terzo);
Rilevato che tutti i motivi di ricorso sono da ritenersi inammissibili in quanto e risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparent poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e alt Rv. 243838), venendo meno al dovere di specificità del ricorso per cassazione (cfr. Sezion Unite COGNOME).
Rilevato inoltre, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza circa l’esclusione d circostanza aggravante della violenza sulle cose è inedita, dal che discende l’inammissibilità d ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di uffic stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’a 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specific riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Ritenuto, ancora, che il primo motivo dei ricorsi è manifestamente infondato giacché, ne giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elem probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del me chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatt poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto p fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di me senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e p ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 d
27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnat l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Considerato che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025