Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 03/11/1981
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art.
629 cod. pen., denunciando specificatamente la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui all’art. 393 cod. pen., è indeducibile perché
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che, correttamente, ha
ritenuto sussistente il delitto di estorsione, e non di esercizio arbitrario del proprie ragioni, in considerazione della illiceità della pretesa creditoria vantata dal
ricorrente, originata da pregresse cessioni di sostanza stupefacente;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il mancato
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare la penultima pagina della sentenza impugnata in cui si sottolinea la non esiguità del danno);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est.