Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Semplice Ripetizione
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione e le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare vizi di legittimità, la Suprema Corte non può fare altro che respingerlo, con conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio il funzionamento del nostro sistema giudiziario.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Condanna per Calunnia
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una persona condannata per il reato di calunnia dalla Corte d’Appello di Torino. La ricorrente, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, ha deciso di impugnarla di fronte alla Suprema Corte, sperando in un annullamento della condanna. Il contenuto del ricorso, tuttavia, non verteva su presunti errori di diritto commessi dai giudici d’appello, bensì riproponeva le stesse argomentazioni difensive già presentate e valutate nel corso del processo di merito.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, di natura puramente procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano ammissibili in sede di legittimità, ovvero nel giudizio che si svolge davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando un punto cruciale del nostro ordinamento processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse ‘meramente riproduttivo’ di censure già vagliate e respinte dai giudici di merito. Gli argomenti presentati dalla difesa erano stati considerati con attenzione dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche per confermare la sussistenza del reato di calunnia, sia negli elementi oggettivi che soggettivi.
In sostanza, tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove già esaminate è un’operazione non consentita dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aver proposto motivi non permessi in questa sede.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze negative per la ricorrente. In primo luogo, è stata condannata al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, le è stato imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o il vizio di motivazione, e non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere l’intero processo. Un ricorso inammissibile perché ripetitivo non solo non raggiunge l’obiettivo sperato, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo propone, sottolineando l’importanza di un’attenta valutazione legale prima di adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sollevavano questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma miravano a un riesame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti come fanno il Tribunale e la Corte d’Appello (giudici di merito). Il suo ruolo è limitato a verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11259 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 02/08/1995
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nek definire la sussistenza dei costituti anche soggettivi della calunnia ascritta alla ricorrente rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.