Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa la Mera Ripetizione delle Difese
Nel sistema giudiziario italiano, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale. Tuttavia, tale diritto deve essere esercitato nel rispetto di precise regole procedurali e sostanziali. Un esempio emblematico ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione ribadisce un principio cardine: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini nei confronti di un individuo, accusato di detenzione di sostanze illecite. La difesa dell’imputato si basava sulla tesi che la sostanza fosse destinata a un uso esclusivamente personale, circostanza che avrebbe potuto modificare l’inquadramento giuridico del fatto. Il Tribunale, tuttavia, analizzando le prove e le emergenze processuali, aveva concluso per la destinazione illecita della sostanza, pronunciando una sentenza di condanna. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Valutazione della Suprema Corte su un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto di impugnazione, ha immediatamente rilevato una criticità fatale. Le censure mosse dalla difesa non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitavano a replicare le stesse doglianze già ampiamente valutate e disattese dal giudice del merito. In sostanza, l’avvocato non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici manifesti nel ragionamento del Tribunale, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile proprio perché la censura proposta era una mera riproduzione di argomenti già vagliati. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza del Tribunale fosse fondata su argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto alle difese, coerenti con le prove acquisite e, soprattutto, immuni da ‘manifeste incongruenze logiche’. Il ragionamento del giudice di merito sulla destinazione non personale della sostanza era stato costruito in modo solido e non poteva essere messo in discussione attraverso una semplice riproposizione delle stesse obiezioni. L’inammissibilità, in casi come questo, deriva dal fatto che il ricorso non attacca la ‘legittimità’ della decisione, ma tenta di sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della parte, cosa non consentita davanti alla Cassazione.
Le conclusioni: le conseguenze del ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate. La decisione, quindi, non solo conferma la sentenza di condanna, ma impone anche un costo economico significativo a chi abusa dello strumento processuale del ricorso, riaffermando l’importanza di presentare censure specifiche e pertinenti al giudizio di legittimità.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa si limitava a riproporre gli stessi profili di doglianza già esaminati e correttamente respinti dai giudici del merito, senza presentare nuovi vizi di legittimità.
Quali erano i punti contestati dall’imputato nel suo ricorso?
L’imputato contestava la valutazione dei giudici di merito riguardo alla destinazione illecita della sostanza detenuta, sostenendo che fosse per uso esclusivamente personale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11277 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 13/01/1992
avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in e esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata replica profili doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta destinazione illecita e non ad uso esclusivamente personale della sostanza detenuta;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.