Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Riproduttivi
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di secondo grado. Esiste la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ma a condizioni ben precise. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di quando un appello viene fermato sul nascere, delineando il concetto di ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non introducono nuovi e validi argomenti giuridici, ma si limitano a ripetere questioni già esaminate e decise. Approfondiamo questa decisione per capire i limiti del ricorso in Cassazione e le conseguenze di una sua presentazione errata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, basando il proprio appello su specifiche critiche alla valutazione operata dai giudici dei precedenti gradi.
Analisi del Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha fondato il suo appello su due pilastri principali: la presunta violazione di legge e, soprattutto, un vizio di motivazione nella sentenza impugnata. In particolare, la critica si concentrava sulla valutazione della sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato questo aspetto, giungendo a conclusioni errate e illogiche.
Tuttavia, la Suprema Corte ha adottato una posizione netta e decisa. L’analisi dei motivi di ricorso ha rivelato che essi non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già sollevate in appello. Non sono stati introdotti nuovi profili di diritto o critiche specifiche alla logicità della sentenza di secondo grado che non fossero già state ampiamente dibattute.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione è tanto sintetica quanto chiara: i motivi addotti sono stati giudicati “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito”.
In altre parole, la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Se un ricorso si limita a ripetere le stesse obiezioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto o un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice, esso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a censurare vizi specifici della sentenza impugnata, e non un tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la strategia difensiva in Cassazione deve essere mirata a individuare vizi di legittimità concreti e non a riproporre argomentazioni fattuali già esaminate.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione ripete argomenti già respinti in appello?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, poiché i motivi vengono considerati ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e decise dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammontava a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Su quale argomento si basava principalmente il ricorso dell’imputato?
Il ricorso si basava sulla presunta errata valutazione della sua capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei reati, un argomento che la Corte ha ritenuto fosse già stato correttamente analizzato e respinto dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1862 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 16/12/1982
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28408/24 TrroNE
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione e resistenza);
Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla valutazione della capacità di intendere e di volere del ricorrente sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024