Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando questo tenta di rimettere in discussione valutazioni già operate dai giudici di merito. Il caso riguarda un individuo condannato per evasione che, non soddisfatto della pena inflitta, si è rivolto alla Suprema Corte, ma senza successo. Analizziamo perché il suo ricorso è stato respinto e quali principi giuridici sono stati riaffermati.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Condanna per Evasione
Un soggetto, precedentemente condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, vedeva la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando specificamente il trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, contestava la decisione dei giudici di merito riguardo all’applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, elementi che avevano inciso sulla determinazione finale della pena.
I Motivi del Ricorso: Ripetizione e Merito
I motivi addotti dal ricorrente non introducevano nuovi vizi di legittimità, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già presentate e respinte in appello. Questo approccio è spesso destinato al fallimento in sede di Cassazione, poiché la Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di principi consolidati. I giudici hanno sottolineato che le valutazioni relative alla concessione delle attenuanti generiche o all’applicazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità può essere sindacata in sede di legittimità solo se la decisione è frutto di mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o se la motivazione è del tutto assente o contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente e logica per le sue decisioni, facendo riferimento anche ai gravi precedenti penali del ricorrente. Di conseguenza, il tentativo di contestare nuovamente tali valutazioni in Cassazione si è scontrato con i limiti intrinseci del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella, non viziata, del giudice di merito.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione della Cassazione non si limita a respingere il ricorso, ma produce conseguenze concrete per il proponente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, viene condannato al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione deve fondarsi su vizi di legge concreti e non su una generica insoddisfazione per l’esito dei precedenti gradi di giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di questioni già esaminate e correttamente decise dalla Corte d’Appello, e perché si basavano su censure non ammesse nel giudizio di legittimità, che non può riesaminare le valutazioni di merito del giudice precedente.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice sulla pena, come la negazione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Non si può contestare la decisione discrezionale del giudice in sé, ma solo dimostrare che essa sia frutto di un’evidente illogicità, di un’arbitrarietà o di una motivazione del tutto assente o contraddittoria. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta sufficiente e logica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12545 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRICASE il 11/09/1987
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
69/RG. 36953
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legg di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adegu vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in statuizione relative al trattamento sanzionatorio sono motivate con riguardo all’appl della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con una val discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qu sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da s motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4) come nella specie anche alla luce deli gravi pre del ricorrente;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.