Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa la Critica Generica
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Non basta ripetere le stesse lamentele già esaminate nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e meramente ripetitivi. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente strutturata.
I Fatti del Caso: Tentato Furto e la Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli articoli 56 e 624 bis del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Trieste. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Appello in Cassazione e il ricorso inammissibile
Il ricorso si basava su due argomenti principali, entrambi finalizzati a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito.
Primo Motivo: Violazione di Legge e Travisamento della Prova
Il ricorrente contestava l’attribuzione della condotta delittuosa a suo carico, lamentando una presunta violazione di legge, un difetto di motivazione e un travisamento della prova. Sostanzialmente, si metteva in discussione il modo in cui i giudici di appello avevano valutato gli elementi probatori per giungere alla sua condanna.
Secondo Motivo: Errata Motivazione e Richiesta di Derubricazione
Con il secondo motivo, la difesa contestava la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di responsabilità per il reato di furto aggravato. Si chiedeva, inoltre, che il fatto fosse riqualificato (derubricato) nel meno grave reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635 del codice penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando il ricorso inammissibile.
I giudici hanno innanzitutto chiarito che il primo motivo non era altro che una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità e non semplici divergenze sulla valutazione dei fatti. I motivi, in questo caso, sono stati giudicati “non specifici ma soltanto apparenti”.
Anche il secondo motivo è stato considerato generico e infondato. La Corte ha ricordato che il vizio di motivazione, per essere rilevante in sede di legittimità, deve emergere da un contrasto palese tra il ragionamento del giudice e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nella stessa sentenza. La motivazione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, non presentava alcuna di queste criticità riconducibili alla nozione di vizio censurabile delineata dall’articolo 606 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte è un monito importante. Un ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario che non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere il merito dei fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è cruciale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e focalizzati su reali vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La semplice riproposizione di argomenti già disattesi non solo è inefficace, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono una mera ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, risultando così generici e non specifici, omettendo di svolgere una reale critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per vizio di motivazione censurabile in Cassazione?
Il vizio di motivazione che può essere fatto valere in Cassazione è quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nello stesso provvedimento. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la valutazione del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 29/06/1996
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME Federico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta violazione della legge e difetto di motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione all’attribuibilità della condotta dell’imputato è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 624 bis cod.pen. e la mancata derubricazione del fatto nell’art. 635 cod. pen., oltre a essere generico, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025 Il co i ;ere e e sore
COGNOMEIl Presidente