Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10617 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VALENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 6-8 della sentenza impugnata ove il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti pienamente aderenti alle risultanze processuali, afferma la totale consapevolezza in capo all’odierna ricorrente dell’utilizzo di metodi intimidatori da parte dello Zappiello);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali con particolare riferimento alla deposizione resa dal teste COGNOME – non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 6-8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto, dovendosi, invece, ritenere configurato il reato di cui all’art. 393 cod. pen. attesa l’esistenza di un credito in capo all’odierna ricorrente, non è consentito poiché reiterativo di doglianze adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, alle pagg. 8-9 della sentenza oggetto di ricorso, ha correttamente escluso la configurabilità di un legittimo credito direttamente in capo alla RAGIONE_SOCIALE, che peraltro la stessa non era legittimata a riscuotere in quanto fallita;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.