Ricorso inammissibile per Resistenza: Quando l’Appello è solo una Copia
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla semplice riproposizione di argomentazioni già valutate nei precedenti gradi di giudizio. In questo caso, un giovane condannato per resistenza a pubblico ufficiale ha visto il suo ricorso respinto perché i motivi non introducevano nuovi profili di diritto, ma cercavano un’ulteriore, e non consentita, valutazione dei fatti. Analizziamo la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un controllo di polizia. Un giovane, fermato mentre era in possesso di un ciclomotore di sospetta provenienza furtiva, reagiva con minacce e resistenza fisica nei confronti degli agenti. L’aggressività manifestata era tale da rendere necessario l’intervento di altri militari per placare la situazione. A seguito di questi eventi, l’uomo veniva processato e condannato in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su diversi punti:
* Errata qualificazione giuridica: Sosteneva che i fatti non integrassero il reato di resistenza.
* Quantificazione della pena: Contestava la pena inflitta, seppur fissata al minimo edittale.
* Mancata applicazione di benefici: Lamentava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, che aveva visto prevalere la recidiva sulle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nel fatto che le censure presentate non erano altro che una pedissequa ripetizione di quelle già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello. Il ricorso si trasformava così in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non dei fatti.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, confermando la logicità e la correttezza della sentenza impugnata. In primo luogo, ha ribadito che la condotta dell’imputato, caratterizzata da minacce e resistenza attiva, integrava pacificamente il reato contestato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Non vi era spazio per una diversa qualificazione giuridica.
In secondo luogo, le critiche sulla quantificazione della pena e sul diniego dei benefici sono state giudicate aspecifiche e reiterative. La Corte ha sottolineato che la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti è un giudizio discrezionale del giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se, come in questo caso, è supportato da una motivazione sufficiente e non illogica. La Corte d’Appello aveva infatti valorizzato un elemento cruciale: il reato era stato commesso mentre l’imputato era già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione in carcere, un fatto che giustificava ampiamente il giudizio di prevalenza della recidiva.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario formulare censure che attengano a violazioni di legge o a vizi logici manifesti della motivazione, presentando profili di critica nuovi e specifici. La mera riproposizione di doglianze già respinte, senza evidenziare un errore di diritto del giudice precedente, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, o quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del merito.
Perché la condotta dell’imputato è stata qualificata come resistenza a pubblico ufficiale?
La condotta è stata qualificata come tale perché la minaccia e la successiva resistenza fisica opposte dall’imputato agli agenti durante un controllo, con un’aggressività tale da richiedere l’intervento di altri militari, integrano pacificamente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato previsto dall’art. 337 del codice penale.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere la prevalenza delle attenuanti generiche, in quanto la valutazione era sorretta da una motivazione sufficiente: il reato era stato commesso mentre l’imputato si trovava già in regime di misura alternativa alla detenzione, circostanza che ha giustificato un giudizio di maggiore severità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/01/1999
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
129/ RG. 35576
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME Angelo avverso la sentenza i epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. p esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in s di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso minaccia e poi la resistenza opposta dall’imputato agli operanti, nel corso di accertamento sulla provenienza furtiva del ciclomotore in possesso dell’imputato, di ta aggressività da avere imposto l’intervento di altri militari, integrano pacificamente il contestato, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, e non consentono dive qualificazione giuridica;
ritenuto che anche la censura relativa alla quantificazione della pena, fissata sul min edittale, al diniego sia della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. per legge (vedi pag.5) sia delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recid siano reiterative e aspecifiche in quanto le statuizione relative al giudizio di comparaz tra opposti circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda l’ultima pagi della sentenza in cui si valorizza la commissione del delitto durante l’applicazione di misura alternativa alla detenzione in carcere);
altre questioni relative all’applicazione di altri benefici non risultano dedotte in ap modo specifico;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.