Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi proposti siano nuovi e fondati su precise questioni di diritto. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile per chi si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato in concorso. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il Motivo del Ricorso: Focus sulla Recidiva
L’unico motivo sollevato dalla difesa riguardava un presunto errore nell’applicazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la sua posizione, aggravando ingiustamente la pena. Si trattava, in sostanza, di una critica diretta alla valutazione discrezionale operata dai giudici dei precedenti gradi.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale: la Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. Un ricorso inammissibile si configura quando, come in questo caso, i motivi di appello sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice d’appello.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità, ma si è limitata a ripresentare le stesse questioni, già trattate con “corretti argomenti giuridici” nella sentenza d’appello. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un altro principio fondamentale: la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente arbitraria o manifestamente illogica, circostanze che non sono state riscontrate nel caso di specie. Il ricorso, pertanto, non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, volto a denunciare vizi di legittimità specifici e non a tentare una nuova valutazione del merito della vicenda. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro. Una lezione che sottolinea l’importanza di ponderare attentamente le ragioni e le modalità di un’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice di merito, senza sollevare reali vizi di legittimità o di manifesta illogicità della motivazione.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione della recidiva fatta da un giudice?
Non è possibile se la contestazione è una semplice riproposizione di argomenti già valutati. La Corte di Cassazione non riesamina nel merito la decisione, ma si limita a controllare che la motivazione del giudice sia logica e legalmente corretta. Se, come in questo caso, la valutazione è ritenuta non arbitraria, essa diventa insindacabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11105 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11105 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/07/1982
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia resa in data 23/10/23 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato in concorso, così riqualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con corretti argomenti giuridici (pp. 1 e 2 sent. app.). Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presere